LEGGE REGIONALE 14 luglio
1949 n 34
G.U.R.S. 23 luglio 1949, n.
33
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Autorizzazione di spesa di
L. 250.000.000 per riparazioni, restauri ed adattamenti delle antichità ed
opere d'arte esistenti nel territorio della Regione Siciliana in zone di
interesse turistico e per scavi archeologici.
Art. 1
E' autorizzata la spesa di
L. 250.000.000 per restauri, adattamenti e nuove sistemazioni di opere d'arte
ed antichità esistenti nel territorio della Regione Siciliana in zone di
interesse turistico e per scavi archeologici.
La suddetta somma sarà
iscritta nella parte straordinaria del bilancio della Regione Siciliana e
ripartita per lire 100.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per L. 150.000.000
nell'esercizio 1949-50.
Art. 2
L'Assessore per le finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di
bilancio.
Art. 3
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 luglio 1949.
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