LEGGE REGIONALE 12 marzo
1997 n 7
G.U.R.S. 15 marzo 1997, n.
13
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Provvedimenti per il
personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la
custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali.
la seguente legge:
Art. 1
(Articolo omesso in
quanto dichiarato illegittimo con sentenza
della Corte costituzionale
26 febbraio - 4 marzo 1997, n. 59)
Art. 2
(Articolo omesso in
quanto dichiarato illegittimo con sentenza
della Corte costituzionale
26 febbraio - 4 marzo 1997, n. 59)
Art. 3
(Articolo omesso in
quanto dichiarato illegittimo con sentenza
della Corte costituzionale
26 febbraio - 4 marzo 1997, n. 59)
Art. 4
Finanziamento per
l'espletamento dei servizi
1. Per l'espletamento dei
servizi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n.
26, di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia,
manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali, è autorizzata, per il
triennio 1996-1998, la spesa di lire 60.000 milioni da ripartire in ragione di
lire 20.000 milioni per ciascun anno.
2. All'onere di lire 20.000
milioni ricadente a carico dell'esercizio 1996, si provvede mediante riduzione
di pari importo delle disponibilità del capitolo 38352 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. La spesa di lire 20.000
milioni, ricadente in ciascuno degli anni 1997 e 1998, trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante
dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato per l'anno 1996 in lire
20.000 milioni, si provvede con le disponibilità finanziarie esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, previste dal comma 2, lettera
b), dell'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34 (capitolo
38377).
2. Per gli esercizi
finanziari 1997 e 1998 è autorizzata per ciascun esercizio la spesa di lire
26.000 milioni Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione - codice 1001.
Art. 6
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 marzo 1997.
PROVENZANO
________
vedi anche:
L.R. 14/97 - Differimento di
spesa
L.R. 16/97 - Autorizzazione
di spesa
L.R. 4/99 - Autorizzazione
di spesa
L.R. 26/2000 - Riduzioni
autorizzazioni di spesa