LEGGE REGIONALE 11 maggio
1993, n. 15
G.U.R.S. 13 maggio 1993, n.
24
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Interventi nei comparti
produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento,
la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 6/2001)
(vedi testo storico)
N.d.r.: Si riportano in
fondo al documento le delibere del Comitato Regionale per il Credito ed il
Risparmio n. 2 del 15 novembre 1995 e n. 5 del 20 dicembre 1996, concernente le
direttive riguardanti il sistema di incentivazione a favore delle PMI.
N.d.r.: Per effetto
dell'art. 1 della L.R. 41/97 la disciplina relativa alle piccole e medie
imprese industriali e di servizio prevista dalla presente è estesa alle imprese
editoriali librarie comunque costituite, aventi la sede in Sicilia. La data ivi
prevista del 31 dicembre 1994 è posticipata per le sole imprese editoriali
librarie, al 31 dicembre 1996.
la seguente legge:
TITOLO I
Norme per il contenimento,
la razionalizzazione e
l'acceleramento della spesa
Art. 1
Commissioni, comitati.
consigli, collegi (31)
1. I compensi lordi da
corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in
forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il
75 per cento dei compensi corrisposti per le attività istituzionali,
rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del
Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione
provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune
per l'organo competente a dimensione comunale o inter-comunale. Restano ferme
le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75
per cento.
2. Le disposizioni del comma
1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonché ai
componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle
unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del
Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale. (1)
3. I compensi da
corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione,
direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con
decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
(21) (22)
4. Nessun compenso spetta ai
dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della
Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino
nell'attività ordinaria ed istituzionale. (21)
5. Entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Regione previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo
razionali criteri di competenza e professionalità, le partecipazioni di
dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della
Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le
fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale
trattamento economico. (21)
6. Nessun compenso può
comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non
collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale (22). Le
norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al
trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica
sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
7. Con le modalità e i
termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione
dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.
8. Entro il 31 gennaio le
amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti
a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i
compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o
pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La
Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dei dati acquisiti.
9. All'art. 5 della legge
regionale 15 maggio l991, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole “ridotti del
50 per cento”.
Art. 2
(abrogato dall'art. 7, comma
1, della L.R. 46/95)
Missioni (2)
Art. 3
Altre spese di funzionamento
1. L'Amministrazione
regionale e gli enti del settore pubblico regionale per l'acquisto e le
forniture di beni e servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e relative norme di attuazione e, in
quanto compatibili, le norme vigenti in materia per il Provveditorato dello
Stato.
Art. 4
Recupero finanziamenti non
utilizzati
(modificato dall'art. 5,
comma 2, della L.R. 35/95)
1. Le somme assegnate ai
comuni ed alle province regionali per il finanziamento di spese in conto
capitale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e
dell'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non utilizzate entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle assegnazioni, sono
versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione e
riassegnate agli originari capitoli di spesa. Le somme assegnate si
considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano già
adottate le deliberazioni che indicono la gara stabilendo le modalità di
appalto.
2. Le norme di cui al comma
1 si applicano anche alle assegnazioni della Regione in favore di enti e
organismi del settore pubblico regionale. (3) (4) (5)
3. E' istituito presso
l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Direzione bilancio e
tesoro, un servizio avente funzioni di osservatorio sull'attività finanziaria
degli enti locali, di collegamento e coordinamento con gli stessi, al fine di
agevolare l'utilizazione delle risorse assegnate a qualsiasi titolo
dall'Amministrazione regionale.
Art. 5
Concorso interessi sulle
operazioni di credito agevolato
(modificato dall'art. 28
della L.R. 6/97
e abrogato dall'art. 37,
comma 7, della L.R. 8/2000)
Art. 6
Coordinamento attività
statistica
ed informatica della Regione
1. Le funzioni di Ufficio di
statistica della Regione, previste dall'art. 5 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, sono esercitate unicamente dall'Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro.
2. L'Ufficio di statistica,
oltre ai compiti ed agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 e dagli atti di indirizzo che saranno adottati dal Consiglio dei
Ministri, provvede al coordinamento delle rilevazioni di interesse delle
Amministrazioni regionali e degli enti sottoposti alla vigilanza della stessa.
3. L'Ufficio di statistica
provvede all'esecuzione di ricerche di carattere statistico - economico, per la
conoscenza dei fenomeni rilevati nell'ambito dei programmi statistici nazionali
e regionali, anche in collaborazione con istituti universitari ed organismi di
alta qualificazione.
4. L'Ufficio di statistica è
autorizzato a partecipare al CISIS (Centro Interregionale per il Sistema
Informativo ed il Sistema Statistico), associazione tra le Regioni con sede in
Roma ed organo tecnico della Conferenza dei Presidenti, per il raccordo
dell'attività statistica tra le Regioni stesse.
5. Ai fini dello scambio di
flussi informativi tra la Regione e lo Stato in attuazione del protocollo di
intesa Stato - Regioni del 27 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'8 luglio 1991, anche al fine di omogeneizzare
i sistemi informativi regionali e per una migliore utilizzazione della spesa
relativa, nonchè per rendere compatibili i sistemi stessi, è istituito presso
l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro - il
coordinamento dei sistemi informativi della Regione.
Art. 7
Recupero risorse da
destinare alla ripresa dell'economia
1. Al fine di utilizzare
tutte le risorse finanziarie disponibili della Regione per la ripresa
dell'economia, i residui delle spese in conto capitale provenienti dagli
esercizi 1991 e precedenti, accertati alla data di entrata in vigore della
presente legge, cui non corrispondono obbligazioni nei confronti di terzi o i
cui provvedimenti di impegno non risultino ancora registrati dalla Corte dei
conti, sono eliminati dal bilancio.
2. L'accertamento delle
somme da eliminare a norma del comma 1 è effettuato con decreto dell'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze da registrarsi alla Corte dei conti e da
allegare al rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1993.
3. Le somme corrispondenti
all'ammontare dei residui eliminati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portate in
aumento degli appositi fondi globali di conto capitale per il finanziamento di
nuove iniziative legislative del bilancio della Regione per l'esercizio in
corso. (6)
Art. 8
Modifica degli articoli 11 e
12
della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47,
sulla contabilità regionale
1. All'articolo 12, terzo
comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche, le
parole “possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a cinque
anni i residui delle spese relative all'esecuzione di opere” sono sostituite
dalle seguenti: “possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a
tre anni i residui delle spese relative a beni ed opere immobiliari a carico
diretto della Regione”.
2. All'articolo 11 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche è aggiunto il
seguente comma:
“Se i creditori sono già
individuati negli atti di assunzione degli impegni, le competenti
Amministrazioni provvedono all'emissione contestuale dei titoli di spesa
limitatamente alle somme dovute e liquidate e semprechè si preveda che i titoli
stessi possano essere operati entro l'esercizio”.
Art. 9
Nomina dei presidenti e dei
componenti dei collegi
dei revisori dei conti e dei
collegi sindacali
di competenza della Regione (27)
1. Il presidente ed i
componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o
società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici
sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali,
devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva CEE n.
84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili.
2. I revisori dei conti ed i
membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti
in più di due collegi nominati dallo stesso ente.
3. Il comma 2 trova
applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale
ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico
mancano o sono insufficienti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al
comma l, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o
del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.
4. Ogni nomina deve essere
comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di
eventuale cumulo di incarichi.
TITOLO II
lnterventi nei comparti
produttivi ed altre disposizioni
di carattere finanziario
Capo I
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Art. 10
Celebrazione dei fasci
siciliani
1. Per lo svolgimento a
Palermo del Convegno “I fasci siciliani” nonchè per le attività di studio sulle
vicende storico-politiche connesse al relativo periodo, è autorizzata per
l'anno 1993 la spesa di lire 250 milioni.
Art. 11
Potenziamento servizi di
vigilanza sulla pesca
1. Per il completamento del
programma predisposto in attuazione della legge regionale 12 giugno 1978, n.
11, per il potenziamento dei servizi di disciplina e di vigilanza sulle
attività della pesca in Sicilia mediante l'acquisto di mezzi nautici, delle
attrezzature e delle dotazioni occorrenti, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1993, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 50401).
Art. 12
Disposizioni diverse
(modificato dall'art. 45,
comma 1, della L.R. 30/97)
1. Nell'ambito dei
trasferimenti alle Province regionali per le spese correnti, lire 15.000
milioni sono destinate per la gestione dei licei linguistici e musicali
attualmente gestiti da tali enti nonché per gli altri fini istituzionali
degli Enti stessi. (28)
2. Le autogrù semoventi
facenti parte della consistenza mobiliare della Regione, già concesse in uso
alle compagnie, gruppi ed imprese portuali a norma della legge regionale 29
dicembre 1975, n. 89, sono cedute gratuitamente in proprietà ai concessionari,
cui competono le spese di trasporto e di manutenzione previste dal secondo
comma dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 89.
Capo II
AGRICOLTURA E FORESTE
Art. 13
Rifinanziamento
della legge regionale 25
marzo 1986, n 13
Credito agrario
(modificato dal comma 2,
dell'art. 84 della L.R. 25/93)
1. Per le finalità di cui
alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate, per l'anno
finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:
- Art. 13, commi quarto e
sesto (capitolo 55681) lire 20.000 milioni;
- Art. 30 (capitolo 55691)
lire 8.000 milioni;
- Art. 15 (capitolo 56488)
lire 5.000 milioni.
2. Per le finalità di cui
agli articoli 9 e 27 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono
autorizzate, per l'anno finanziario 1993, le ulteriori spese rispettivamente di
lire 20.000 milioni (capitolo 54551) e di lire 30.000 milioni (capitolo 55690).
3. Per le finalità di cui
alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzati, per l'anno
finanziario 1993, i limiti di impegno indicati a fianco di ciascun articolo:
Art. 13 - limite di impegno
quinquennale (capitolo 55680) lire 5.000 milioni;
Art. 15 - limite di impegno
quinquennale (capitolo 56486) lire 4.000 milioni;
Art. 26 - limite di impegno
ventennale (capitolo 55689) lire 4.000 milioni;
Art. 33 - limite di impegno
trentennale (capitolo 55692) lire 4.000 milioni.
Art. 14
Razionalizzazione degli
interventi
per l'Istituto regionale
della vite e del vino
1. A decorrere dall'anno
1994 le spese previste per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale
6 giugno 1968, n. 14, all'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 12,
all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, sono determinate a
norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e
sono ricomprese nel contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto
regionale della vite e del vino, di cui all'art. 46 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 97 (capitolo 15004).
Art. 15
Giornata dell'albero
dedicato alle vittime della mafia
1. Nel quadro delle iniziative
per la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale ed al fine di
perpetuare la memoria delle vittime della mafia, è promossa “La giornata
dell'albero e dell'ambiente” a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste.
2. Per le finalità del
presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 500 milioni.
Art. 16
Manifestazione “L'arancia della salute”
1. A valere sullo
stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 27 maggio
1987, n. 24 (capitolo 55039), l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste è autorizzato, per gli esercizi finanziari 1993 e 1994, a concedere un
contributo di lire 500 milioni all'Associazione italiana per la ricerca sul
cancro - Comitato Sicilia - per l'organizzazione della manifestazione
“L'arancia della salute”.
2. L'Associazione di cui al
comma 1 entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge presenta
all'Assessorato dell'agricoltura e le foreste un programma dettagliato ed entro
sessanta giorni dalla manifestazione il rendiconto del contributo di cui al
comma 1.
3. Per l'attuazione del
comma 1 non si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge regionale 27
maggio 1987, n. 24. (7)
Art. 17
Difesa dalle avversità
atmosferiche
(articolo superato per
l'abrogazione dell'art. 5 della L.R. 23/90,
operata dall'art. 55, comma
1, della L.R. 4/2000)
Art. 18
Disposizioni diverse
1. A decorrere dall'anno
1994, la spesa annua autorizzata per le finalità dell'art. 41 della legge
regionale 6 maggio 1981, n. 97 e successive modifiche, è ridotta di lire 2.000
milioni.
2. Il limite di spesa
indicato nell'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni è elevato a lire 500 milioni.
3. Il limite di spesa indicato
nel terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60 è
elevato a lire 100 milioni.
4. Il limite contributivo di
cui all'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, comma 4, è
elevato a lire 20 milioni. (8)
5. Per le finalità previste
dall'art. 41 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 è autorizzata, per il
triennio 1993-1995, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni di cui 500
milioni per l'anno 1993 (capitolo 14621).
6. Dopo il comma 2 dell'art.
2 della legge regionale l° agosto 1990, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi:
“3. Il contributo per la
stipula di contratti assicurativi nella misura del 90 per cento della spesa
sostenuta è esteso ai singoli produttori.
4. Alla liquidazione ed al
pagamento del contributo previsto dal comma 3 provvede l'Ispettorato competente
per provincia previa presentazione della copia autenticata della polizza
assicurativa.
Per le finalità previste dal
presente comma è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 15.000 milioni”.
7. All'articolo 4, comma 2,
e all'art. 5, comma 1, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13, le parole:
"Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite
dalle parole: “Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste”.
8. Per le finalità di cui
all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13 è autorizzata per
l'anno 1993 la spesa di lire 15.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione
di pari importo dello stanziamento del capitolo 21108.
Art. 19
Nomina amministratori Consorzi
di bonifica
1. Nelle more della riforma
e del riordino dei Consorzi di bonifica siciliani, e comunque per un periodo
non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le funzioni previste dalla legislazione vigente per gli organi dei consorzi di
bonifica siciliani sono svolte da un commissario straordinario nominato con
decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 20
Sperimentazione
orto-floro-vivaistica
1. Al fine di potenziare le
attività di sperimentazione nel settore orto-floro-vivaistico e arboricolo,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere
agli enti locali territoriali, che abbiano promosso specifiche attività nel
settore, contributi per il potenziamento strutturale e/o per la gestione di
campi sperimentali sino al 90 per cento della spesa ammissibile a
finanziamento.
2. Per le finalità previste
dal presente articolo è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 2.000
milioni.
Art. 21
Sistema informativo agrumi
1. Allo scopo di realizzare
nella Regione, a norma dell'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1987, n.
24, il sistema informativo per gli agrumi previsto dalla misura 9.7 POP Sicilia
1989/1993 - Ob. 1, di cui al regolamento CEE n. 2052/88,1'Assessore regionale
per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare apposita convenzione
con l'ISMEA con sede in Roma - in esecuzione di specifico accordo di programma
con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 16 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
2. La convenzione dovrà
prevedere la realizzazione, ivi comprese le necessarie dotazioni strumentali, e
l'avvio operativo di un sistema telematico integrato nella rete informativa
nazionale, in grado di fornire agli operatori della filiera agrumicola
siciliana informazioni sulle strutture, sull'organizzazione e sull'andamento
dei mercati agrumari nazionali ed esteri; dovrà essere altresì prevista
nell'ambito della medesima convenzione la formazione del personale regionale
che assicuri, alla scadenza della convenzione con l'ISMEA, il funzionamento del
sistema informativo regionale.
Art. 22
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti
norme:
- art. 5 della legge
regionale 6 giugno 1968, n. 14;
- art. 1 della legge
regionale 10 agosto 1968, n. 29;
- ultimo comma dell'art. 10
della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60;
- commi 1, 2, 4 e 5
dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7;
- comma 4 dell'art. 5 della
legge regionale 7 agosto 1990, n. 23;
- comma 3 dell'art. 48 della
legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.
Capo III
ENTI LOCALI
Art. 23
Interventi per l'occupazione
1. I comuni e le province
della Sicilia possono essere autorizzati all'immissione in servizio di
personale entro i limiti previsti dalle leggi regionali 9 agosto 1988, n. 21 e
15 maggio 1991, n. 21, nonchè nei limiti delle graduatorie concorsuali
approvate dai rispettivi organi deliberativi entro il 31 dicembre 1991 o delle
richieste di finanziamento all'uopo presentate all'Assessorato regionale degli
enti locali entro la stessa data.
2. All'onere derivante
dall'applicazione del comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dei
capitoli 18705 e 18709 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
1993.
3. I soggetti di cui
all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che lasciano le cooperative non
possono essere sostituiti da altri. (9)
Art. 24
Assistenza domiciliare agli
anziani
1. La spesa autorizzata per
la concessione ai comuni, singoli o associati, dei contributi per
l'organizzazione e l'attuazione del servizio di assistenza domiciliare agli
anziani ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, e
successive modifiche, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993,
di lire 15.000 milioni (capitolo 19025).
Art. 25
Consigli comunali
1. La durata dei consigli
comunali eletti prima dell'entrata in vigore della legge 26 agosto 1992, n. 7 è
di anni 4.
2. Nell'articolo 3 della
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, l'espressione “sei mesi” è sostituita con l'espressione “tre
mesi”.
3. -----------------------
(19)
4. -----------------------
(19)
5. Agli oneri derivanti
dall'effettuazione del turno elettorale autunnale dell'anno 1993, valutati in
lire 200 milioni, si provvede con le disponibilità del capitolo 18215.
Art. 26
Consigli di quartiere
(abrogato dall'art. 51,
comma 5, della L.R. 26/93)
Art. 27
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti
norme:
- lettera c, dell'art. 44,
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- art. 2 della legge
regionale 8 novembre 1988, n. 33.
Capo IV
BILANCIO E FINANZE
Art. 28
Modifica della legge
regionale 19 giugno 1991, n. 39
Ricapitalizzazione istituti
di credito
1. Gli articoli 4, 5, 6, 8 e
9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 39 sono abrogati.
2. Gli interventi previsti
dall'art. 1 della stessa legge sono attuati direttamente in favore delle
società per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti
creditizi pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della legge 30
luglio 1990, n. 218.
3. Le predette società per
azioni dovranno costituire, a fronte dei versamenti, apposite riserve
denominate con riferimento alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e alla presente
legge.
4. Tali riserve saranno
utilizzate, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per
l'aumento di capitale delle società per azioni stesse, con attribuzione dei
corrispondenti titoli alla Regione Siciliana. (10)
Art. 29
Conferenza sul credito
1. L'Assessore regionale per
il bilancio e le finanze è autorizzato a promuovere una conferenza generale sul
credito e l'economia in Sicilia, sulla base di apposito progetto da approvarsi
con decreto assessoriale, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Per l'organizzazione
della conferenza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può
avvalersi di organismi od istituzioni pubbliche.
3. Per le finalita di cui al
presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di
lire 250 milioni.
Art. 30
Interventi librai siciliani
1. Per le finalità
dell'articolo 24 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36 è autorizzato, per
l'anno finanziario 1993, il limite quinquennale di impegno di lire 500 milioni.
Art. 31
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti
norme:
- art. 6 della legge
regionale 5 agosto 1982, n. 94;
- art. 35 della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 22.
Capo V
INDUSTRIA
Art. 32
Nuove iniziative industriali
(26) (32)
(modificato e integrato
dall'art. 67, commi 1 e 2, della L.R. 32/2000)
1. Allo scopo di favorire i
processi di sviluppo del settore produttivo e dei servizi in Sicilia,
l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in
conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che realizzano nel territorio
della Regione Siciliana i programmi di investimento indicati dalle delibere
CIPI del 16 luglio 1986 e 15 marzo 1990 e dall'art. 12, comma 1, della legge 1
marzo 1986, n. 64. I contributi in conto interessi di cui al presente comma
sono concessi a fronte delle operazioni di finanziamento effettuate da enti
creditizi operanti in Sicilia, con i quali l'Assessore regionale per
l'industria, d'intesa con l'Assessore per il bilancio e le finanze, stipulerà
apposita convenzione.
2. Il contributo sugli interessi
è fissato in misura non superiore al 64 per cento del tasso di riferimento
determinato mensilmente per il settore dell'industria dal Ministro del Tesoro,
vigente al momento della stipula dei mutui concessi dagli enti creditizi. Il
comitato regionale per il credito ed il risparmio su proposta dell'Assessore
regionale per l'industria fissa, entro 60 giorni dalla pubblicazione della
presente legge, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di
cui al precedente comma, nonchè i criteri da seguire nella scelta dei soggetti
beneficiari e dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la
percentuale di intervento, la misura massima del finanziamento concedibile,
quant'altro necessiti regolare in ordine all'attivazione del sistema di intervento
di cui ai precedenti commi.
3. Del regime agevolato di
cui al presente articolo possono beneficiare anche quelle imprese che abbiano
in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo
1986, n. 64 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione. Se l'impresa
non rinuncia alle agevolazioni nazionali, l'intervento contributivo in conto
interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole
operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64
del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del
presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare
all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati
ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986. (11)
4. Alle operazioni previste
dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43 e
seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche
ed integrazioni. Al fine della cumulabilità delle agevolazioni di cui al
presente articolo con altre provvidenze previste da leggi comunitarie,
nazionali o regionali si applicano i limiti previsti dalla vigente normativa nazionale
e comunitaria.
5. Per le finalità di cui ai
precedenti commi sono autorizzati, per gli anni finanziari 1993 e 1994, limiti
decennali d'impegno a rate variabili decrescenti rispettivamente di lire 9.500
milioni e di lire 25.500 milioni semestrali.
6. Gli oneri derivanti dal
presente articolo sono valutati in lire 9.500 milioni per l'anno 1993, in lire
44.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 70.000 milioni per gli anni
successivi. (12)
7. L'aiuto previsto dai
commi precedenti viene concesso, sulla base di apposito bando o avviso,
esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese come definite a livello
comunitario.
8. Per le attività
riguardanti i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE si applicano le
limitazioni imposte per questa tipologia di interventi dall'autorizzazione
comunitaria per la legge 19 dicembre 1992, n. 488.
9. L'aiuto, che non può
complessivamente superare i massimali stabiliti per le regioni di cui
all'articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del Trattato CE, pari al 35 per cento
in ESN cui è aggiunto il 15 per cento in ESL, può in alternativa consistere in:
a) contributi in conto
canoni nel caso in cui i soggetti beneficiari facciano ricorso ad operazioni di
locazione finanziaria;
b) contributi in conto
capitale;
c) contributi in forma mista
in parte in conto capitale e per la restante parte in conto interessi o in
conto canoni, secondo le percentuali massime che saranno stabilite con decreto
dell'Assessore regionale per l'industria.
Art. 33
Rifinanziamento fondi I.R
F.I.S.
1. La misura dell'intervento
creditizio previsto dall'art. 4 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 96 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta al 60 per cento ed il
relativo fondo di rotazione è incrementato della somma di lire 60.000 milioni a
valere sull'esercizio 1993.
2. L'intervento creditizio
di cui al comma 1 si applica anche nei confronti delle imprese che abbiano
perfezionato o perfezionino i contratti di finanziamento ai sensi del D.P.R. 6
marzo 1978, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, pur non avvalendosi
dei benefici di cui all'articolo 12 ter della legge 29 marzo 1979, n. 91.
3. Il termine di 24 mesi
previsto dall'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 quale
risulta modificato dall'articolo 39 della legge regionale 8 novembre 1988, n.
34 è aumentato a 48 mesi.
4. Il fondo regionale di
garanzia regionale, istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'articolo 43 della
legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è incrementato della somma di lire
25.000 milioni nell'esercizio in corso.
5. All'articolo 46, comma 1,
della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 sono soppresse le parole “ed
esauriti i limiti temporali di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267”.
6. Il fondo di rotazione di
cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108 è
incrementato della somma di lire 25.000 milioni nell'esercizio in corso.
Art. 34
Interventi per
l'assestamento finanziario delle imprese
(modificato dall'art. 24
della L.R. 25/93
e sostituito dall'art. 1
della L.R. 66/95)
1. E' istituito presso
l'Assessorato regionale dell'industria un fondo finalizzato alla concessione di
contributi in conto interessi a favore delle piccole e medie imprese
industriali e di servizio rispondenti ai parametri dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato che abbiano idonee prospettive di riequilibrio
finanziario e che intendano procedere al consolidamento delle passività a breve
termine esistenti nei confronti del sistema bancario in essere alla data del 31
dicembre 1994, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture
contabili obbligatorie.
2. Il contributo in conto
interessi è pari al 40 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di
stipula del contratto di finanziamento.
3. La percentuale di tale
contributo può essere variata con decreto del Presidente della Regione su
proposta dell'Assessore regionale per l'industria in misura compatibile con la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. La durata delle
operazioni di consolidamento non può essere superiore a dieci anni, ivi
compreso un periodo di preammortamento di un anno; l'importo massimo non potrà
superare lire 3.000 milioni.
5. La concessione dei
benefici resta subordinata ad un aumento dei mezzi propri da parte dell'impresa
non inferiore al 10 per cento dell'importo dei debiti che si intendono
consolidare.
6. Le operazioni di
consolidamento, cui possono concorrere anche gli istituti di mediocredito
regionali e nazionali, possono essere assistite dalle garanzie sussidiarie e/o
integrative, vigenti al momento della stipula dei contratti di mutuo.
7. La solvibilità delle
imprese da ammettere ai benefici di cui al presente articolo è valutata in
riferimento agli indici previsti dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995 sul fondo
di garanzia nazionale.
8. L'Assessore regionale per
l'industria emana direttive in ordine ai criteri, alle modalità e alle
procedure di concessione delle agevolazioni.
9. Per le finalità del
presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennale di lire 10.000
milioni per l'esercizio 1995 e di lire 20.000 milioni per l'esercizio
finanziario 1996.
10. La spesa di lire 10.000
milioni derivante dal presente articolo per l'esercizio finanziario 1995 e di
lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trovano riscontro
nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.01.00.
11. All'onere di lire 10.000
milioni per l'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle
disponibilità del capitolo 64990. (23)
Art. 35
Commissari enti economici
1. I poteri del commissario
unico, nominato per 1a gestione dell'Ente minerario siciliano, dell'Ente
siciliano di promozione industriale e dell'Azienda asfalti siciliana,
cesseranno il trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in
vigore della normativa che andrà a regolare il riordinamento delle
partecipazioni regionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993.
Art. 36
Dipendenti settore minerario
1. L'articolo 5 della legge
regionale 5 gennaio 1993, n. 3 è sostituito dal seguente:
“1. I benefici di cui agli
articoli 5, 6, primo e secondo comma, 7 della legge regionale 9 maggio 1984, n.
27 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, a domanda degli
interessati, ai dipendenti del ruolo unico ad esaurimento istituito ai sensi
dell'articolo 8 della citata legge regionale n. 27 del 1984, già utilizzati
presso il centro operativo o unità e stabilimenti minerari e stabilimento Sorim
di Terrapelata.
2. Le istanze dirette ad
ottenere i benefici di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 gennaio 1993,
n. 3, come modificato al comma 1, vanno presentate entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Al personale che abbia
già usufruito del prepensionamento ai sensi dell'articolo 12 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 23 si applicano le disposizioni richiamate
dall'articolo 5 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3, come modificato dal
comma 1.
Art. 37
Disposizioni diverse
1. A decorrere dall'anno
1993, la spesa annua autorizzata per le finalità di cui all'art. 23 della legge
regionale 5 agosto 1982, n. 97, è ridotta a lire 35 milioni (capitolo 24954).
Art. 38
Abrogazione di norma
1. La lettera c
dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è abrogata.
Capo VI
LAVORI PUBBLICI
Art. 39
Ente acquedotti siciliani
1. Il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 42 è
prorogato al 1994.
2. Per l'esercizio
finanziario 1993 è autorizzata la concessione all'Ente acquedotti siciliani (EAS)
di un contributo di lire 47.000 milioni.
Art. 40
Cooperative di abitazione
1. Per le finalità
dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per
l'anno finanziario 1993, il limite ventennale di impegno di lire 800 milioni
(capitolo 68585).
Art. 41
Edilizia abitativa
(modificato dall'art. 147
della L.R. 25/93)
1. Il termine dell'ultimo
comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 elevato di mesi
sei (26) e, riferito al precedente programma di completamento del piano
decennale, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge,
scaduto il quale avverrà lo scorrimento degli ammessi in graduatoria nei
confronti dei quali il termine anzidetto scadrà il successivo anno.
2. Per adeguare al limite
massimo, aggiornato a norma della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e
successive modifiche, l'intervento regionale, è autorizzato per l'anno
finanziario 1993 il limite di impegno venticinquennale di lire 14.000 milioni
(capitolo 68575).
Art. 42
Ortigia
1. Al primo comma
dell'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, dopo la
parola le parole “20 milioni di
lire” sono sostituite con le seguenti: “40 milioni di lire”; al secondo comma
dell'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, le parole “25
milioni di lire” sono sostituite con le seguenti: “50 milioni di lire” ; al
primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 le
parole “50 milioni di lire” sono sostituite con le seguenti: “100 milioni di
lire”.
Capo VII
LAVORO
Art. 43
Disposizioni diverse
1. Al comma 1 dell'art. 1
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, l'espressione: “per il triennio
1991/1993” è sostituita dalla seguente: “per il quadriennio 1992/1995”.
2. Il termine del 31
dicembre 1992, previsto dal comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 15
maggio 1991, n. 27, è differito al 31 dicembre 1993.
3. Per le finalità dell'art.
14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 1993, il limite ventennale d'impegno
di lire 700 milioni (capitolo 74603).
Capo VIII
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Art. 44
Cooperative edilizie
1. L'Assessore regionale per
la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è autorizzato a
predisporre un programma di interventi in forza delle risultanze del concorso
bandito in applicazione dell'art. 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n.
36.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 sono autorizzati nuovi limiti venticinquennali di impegno, di lire
2.000 milioni per l'anno finanziario 1993 e di lire 10.000 milioni per l'anno
finanziario 1994 (capitolo 75201).
3. E' altresì autorizzato il
limite venticinquennale di impegno di lire 35.600 milioni per l'anno
finanziario 1993, per la concessione di contributi alle cooperative edilizie
incluse nella graduatoria che sarà formata per le finalità della legge
regionale 20 dicembre 1975, n. 79, a seguito di bando pubblicato nell'anno 1989
(capitolo 75201).
Art. 45
Mandorla di Avola
1. Nell'ambito della
produzione della frutta secca siciliana la Regione riconosce l'altissimo pregio
della “mandorla di Avola”, derivante dalla “cultivar pizzuta”, tipica del
territorio della zona sud della provincia di Siracusa e specificatamente dei
comuni di Avola, Noto, Rosolini, Ispica, Solarino, Floridia e Siracusa.
2. Al fine di definire i
requisiti di qualità per la concessione per l'uso del marchio di qualità
Regione Siciliana, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad emanare entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge apposito regolamento, ai sensi
della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 - titolo I, con l'indicazione dei
criteri generali richiesti per questa specialissima coltivazione di mandorlo.
3. Alle aziende produttive e
commerciali, singole e associate, autorizzate ai sensi del titolo I della legge
regionale 28 giugno l966, n. 14 all'uso del marchio regionale di qualità per
partite di prodotti riconosciuti idonei ed abilitati ad esserne contrassegnati
come “mandorla di Avola” ed a favore dei quali esse svolgono attività di
promozione e di pubblicità sia in Italia che all'estero, l'Assessore regionale
per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a
concedere un contributo, sulle spese a tale titolo sostenute e documentate, al
netto di IVA e di altro onere fiscale fino alla misura del 50 per cento e per
una somma comunque non superiore al 10 per cento del fatturato aziendale.
4. Il contributo di cui al
comma 3 è elevato fino all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in
caso di esercizio di attività promozionale e pubblicitaria a carico dei
consorzi di produttori e/o commercianti autorizzati all'uso del marchio
regionale di qualità “mandorla di Avola”.
5. Il contributo viene
erogato, fino al massimo del 50 per cento, anticipatamente e, per la differenza
a saldo, su presentazione della documentazione giustificativa delle spese
sostenute.
6. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per
la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca disciplina con apposite
norme di attuazione le modalità e le procedure amministrative per l'ottenimento
del contributo e delle anticipazioni di cui al presente articolo.
7. Per le finalità di cui ai
commi precedenti è destinata per l'esercizio finanziario in corso la somma di
lire 1.000 milioni.
8. Gli oneri ricadenti negli
esercizi finanziari successivi a quello previsto nel comma 7 saranno determinati
con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.
Art. 46
Artigianato
1. Per le finalità di cui
alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, sono autorizzate per l'anno
finanziario 1993, le spese indicate a fianco di ciascun articolo:
- art. 9 (capitolo 75660)
lire 20.000 milioni;
- art. 12 (capitolo 75662)
lire 20.000 milioni;
- art. 16 (capitolo 75663)
lire 1.000 milioni;
- art. 18 (capitolo 75664)
lire 8.000 milioni;
- art. 21 (capitolo 75665)
lire 1.000 milioni.
2. Per gli anni successivi
si provvederà a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47.
Art. 47
Cooperazione
1. Per le finalità di cui al
comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è
autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario
1993.
2. Per le finalità di cui
all'articolo 30, commi 3 e 6, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, è
autorizzata, per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995, la spesa
complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 300 milioni nell'esercizio
corrente.
Art. 48
Credito alle cooperative
(abrogato dall'art. 57,
comma 23, della L.R. 10/99)
Art. 49
Modifica della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 25
Fermo biologico
1. Sono esclusi dai benefici
previsti all'art. 14, comma 1, della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, i
natanti che esercitano la pesca fuori dal Mediterraneo. (20)
2. E' abrogato il comma 5
dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.
3. Al comma 4 dell'art. 9
della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, le parole “per un periodo non
superiore ad un triennio a decorrere dal 1° gennaio” sono sostituite con le
seguenti: “sino al 31 dicembre 1994”.
4. Ai fini del computo del
periodo di fermo supplementare di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 25, vengono considerati validi i giorni di fermo
effettuato tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Le modalità di
accertamento del predetto fermo saranno determinate con decreto dell'Assessore
regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca.
Art. 50
Centri approvvigionamento
collettivo
(29)
1. Il comma 1 dell'articolo
25 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 è sostituito dal seguente:
“1. L'IRCAC è autorizzato a
corrispondere ad Istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la
differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di
smobilizzo a 20 anni dalle esposizioni debitorie verso le banche, a decorrere
dalla data di perfezionamento di dette operazioni, dei soggetti cooperativi già
beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976,
n. 78, e successive integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia centri di
approvvigionamento collettivo”.
Art. 51
Disposizioni diverse
1. Le disposizioni di cui
agli articoli 6 commi 3 e 4, e 24 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35,
si applicano anche all'IRCAC.
2. Per le finalità di cui
all'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, è
autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario
1993 (capitolo 35363), di cui almeno 5.000 milioni dovranno essere destinati
alla ricostituzione delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte al
trattamento di previdenza e di quiescenza del personale.
3. Per gli esercizi
finanziari 1993, 1994 e 1995 è soppressa la spesa annua autorizzata per le
finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, della legge regionale 30 dicembre
1960, n. 48 e successive integrazioni e modificazioni (capitolo 35202).
4. Le competenze previste
dall'art. 48 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, sono esercitate
dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca.
5. La previsione di spesa di
cui al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, è
ridotta da lire 15.000 milioni a lire 14.000 milioni (capitolo 35214).
6. Le spese necessarie per
la effettuazione di ispezioni, verifiche ed accertamenti precedenti o
successivi all'erogazione di agevolazioni da parte dell'Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sono a carico
dei beneficiari, i quali sono tenuti ad effettuarne il versamento in apposito
capitolo dell'entrata del bilancio della Regione secondo le modalità che
saranno determinate dall'Amministrazione concedente.
Art. 52
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti
norme:
- primo comma, secondo
alinea, dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86;
- lettera d dell'art. 4
della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48;
- lettera p della tabella A
allegata alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
- numero 5 della lettera b
dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12;
- lettera b dell'art. 1
della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6.
Capo IX
BENI CULTURALI
Art. 53
Contributi in favore degli
istituti dei ciechi
1. Lo stanziamento del
capitolo 37352 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 è
incrementato di lire 2500 milioni ed è destinato quanto a lire 1.500 milioni
all'Istituto “Opere Riunite I. Florio e A. Salamone” di Palermo e quanto a lire
1.000 milioni all'Istituto “T. Ardizzone Gioeni” di Catania.
2. L'Istituto dei ciechi
“Opere Riunite I. Florio e A. Salamone” è impegnato, nel quadro della legge
regionale 18 aprile 1981, n. 68, e secondo le finalità dell'art. 8, lettere l
ed m della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a realizzare:
a) il consolidamento
e il potenziamento del centro socio-riabilitativo a valenza educativa, in
favore di soggetti ciechi pluriminorati che abbiano assolto all'obbligo
scolastico e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme
di integrazione lavorativa;
b) l'organizzazione, anche
in favore di soggetti pluriminorati, di attività extrascolastiche per integrare
ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione
della scuola;
c) un centro di consulenza e
di documentazione tiflopedagogica per il sostegno dell'integrazione scolastica
delle persone con disabilità visive.
Art. 54
Stamperia Braille
1. Il contributo all'Unione
italiana ciechi per il funzionamento della stamperia Braille è incrementato per
l'esercizio 1993 di lire 500 milioni (capitolo 38086).
Art. 55
Destinazione immobili Unione
italiana ciechi
1. Salve restando le
finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33,
I'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia può destinare i propri
immobili, anche se acquistati totalmente o parzialmente con contributi della
Regione Siciliana, per il migliore raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Art. 56
Istituto internazionale del
Papiro e Museo Mandralisca
1. La dotazione finanziaria
del capitolo 38054 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1993
è incrementata di lire 600 milioni, per la concessione di un contributo di 300
milioni da corrispondersi rispettivamente all'Associazione Istituto
internazionale del Papiro di Siracusa ed alla Fondazione Museo Mandralisca di
Cefalù.
Art. 57
Libera Università di Trapani
1. Il contributo in favore
del Consorzio per il libero istituto di studi universitari con sede in Trapani
è incrementato per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 di lire 300
milioni ed il 50 per cento dell'incremento è destinato alla effettuazione di
corsi finalizzati alla preparazione di aspiranti magistrati.
Art. 58
Istituzione del Museo
e del Parco
archeologico-industriale della zolfara
di Lercara Friddi
1. Ad integrazione del comma
3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è istituito il
Museo ed il Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi, la
cui gestione è affidata al comune di Lercara Friddi.
2. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
erogare i contributi previsti dal combinato disposto del comma 4 dell'articolo
2 e dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.
3. Per l'esercizio
finanziario 1993 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.
Art. 59
Centro internazionale studi
sociologici di Messina
1. Per le finalità previste
dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 155 è autorizzata la spesa di lire
250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994 (capitolo
38089).
Art. 60
Libera Università degli
Iblei
1. E' concesso un contributo
di lire 300 milioni all'Associazione per la libera Università degli Iblei
finalizzato a consentire il raggiungimento dei fini istituzionali
dell'Associazione.
Art. 61
Museo degli arazzi di
Marsala
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a
concedere un contributo di lire 300 milioni in favore del Museo degli Arazzi
con sede in Marsala, quale concorso della Regione all'attività ordinaria del
Museo.
Art. 62
Fondazione Giuseppe Whitaker
1. Il contributo autorizzato
dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 in favore della Fondazione Giuseppe
Whitaker con sede in Palermo è elevato per l'esercizio finanziario 1993 a lire
500 milioni.
Art. 63
Museo internazionale delle
Marionette
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a
concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1993 in
favore del Museo internazionale delle Marionette dell'Associazione per la
conservazione delle tradizioni popolari con sede in Palermo, quale concorso
della Regione all'attività ordinaria del museo.
Art. 64
Teatro comunale di Adrano
1. Per la salvaguardia, la
valorizzazione e la ristrutturazione del Teatro comunale di Adrano l'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'esercizio
finanziario 1993. (13)
Art. 65
Parco archeologico della
Valle dei Templi di Agrigento
1. Per la salvaguardia e la
valorizzazione del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento è
autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994
e 1995.
Art. 66
Edilizia universitaria
1. E' differito
all'esercizio 1993 il limite d'impegno autorizzato con l'articolo 22 della
legge regionale 9 agosto 1988, n. 15 in favore dell'Università di Palerrno
(capitolo 79357).
Art. 67
Catalogazione beni culturali
(Dichiarato incostituzionale
con sentenza n. 356 del 26 luglio 1993)
Capo X
SANITA'
Art. 68
Risanamento allevamenti
zootecnici
1. Per le finalità di cui
all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e dell'articolo 1
della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di
lire 17.000 milioni per la concessione dell'indennità da corrispondere ai
proprietari di animali abbattuti nell'anno 1992 in quanto affetti da
tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffusive.
2. Per le medesime finalità
è altresi autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per la concessione delle
indennità ai proprietari di animali abbattuti nell'anno 1993.
3. Tutti gli adempimenti ed
operazioni connessi all'accertamento dei presupposti per le corresponsioni
delle indennità di cui ai precedenti commi debbono essere effettuati
esclusivamente dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.
Art. 69
Contributi in favore di
associazioni per l'assistenza
dei malati oncologici
terminali
1. Per la concessione di
contributi a favore delle associazioni già costituite che si occupano di
assistenza domiciliare agli ammalati oncologici terminali aventi sede ed
operanti in Sicilia, e autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995.
2. I contributi vengono
assegnati dall'Assessorato regionale della sanità, previa acquisizione di una
relazione illustrativa dell'attività svolta nell'ultimo triennio e
dell'attività programmata.
3. Entro sessanta giorni
dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sono tenute a presentare il
rendiconto delle somme utilizzate. (14)
Art. 70
Osservatorio epidemiologico
1. In considerazione dei
compiti assegnati all'Osservatorio epidemiologico regionale dall'articolo 18
della legge regionale n. 6 del 1981 la dizione del capitolo 41214 del bilancio
regionale comprende le spese per l'acquisto di hardware, software,
attrezzature, arredi e beni di consumo finalizzati al raggiungimento
dell'operatività dello stesso Osservatorio epidemiologico regionale.
Art. 71
Commissioni conferimento
sedi farmaceutiche
1. Ai componenti ed ai
segretari delle Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall'Assessorato
regionale della sanità, per il conferimento di sedi farmaceutiche, nonchè per
la copertura dei posti in organico individuati in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, è
corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della presente
legge.
Art. 72
CORELSI - AIAS
(Dichiarato incostituzionale
con sentenza n. 356 del 26 luglio 1993)
Art. 73
Commissioni invalidità
civile
1. Ai sanitari componenti
delle Commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 è
corrisposto un compenso di lire quindicimila per ogni soggetto visitato. Al
segretario delle commissioni di cui sopra è corrisposto un compenso pari al 30
per cento di quello dato ai sanitari per ogni pratica definita.
2. Per ogni visita
domiciliare ai componenti la commissione che effettuano la visita il compenso è
raddoppiato. Per ogni seduta della commissione è corrisposto a ciascun
componente della stessa un gettone di presenza di lire venticinquemila.
3. Le sedute di commissione
si effettuano al di fuori dell'orario di servizio.
4. La spesa di cui al
presente articolo, valutata in lire 7.000 milioni, graverà sul fondo sanitario
regionale.
Capo XI
TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 74
Interventi per il centro
storico di Palermo
1. Per il recupero del
centro storico di Palermo è autorizzata per gli esercizi finanziari 1993, 1994
e 1995 la spesa di lire 170.000 milioni di cui lire 50.000 milioni per l'anno
1993.
2. La gestione delle somme
di cui al comma 1 e di tutte quelle che dovessero essere a questo titolo
erogate anche da altri enti, spetta al Comune di Palermo previa apposita legge
che, al fine di consentire gli interventi previsti dai piani urbanistici
attuativi, esecutivi, disciplinerà i criteri degli aiuti ai privati e
l'assegnazione delle case in abitazione. Detta normativa verrà varata
dall'Assemblea regionale siciliana entro tre mesi dall'approvazione della
presente legge. (15)
3. Al fine di consentire al
comune di Palermo una efficace azione tecnico-amministrativa finalizzata al
recupero del centro storico ed un continuo monitoraggio degli interventi, è
autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 500 milioni da destinare alla
struttura tecnico-amministrativa esistente competente per gli interventi nel
centro storico. (16)
Art. 75
Canoni per concessioni
demaniali marittime
(modificato dall'art. 155
della L.R. 25/93)
1. In attesa di una organica
regolamentazione della materia dei canoni afferenti concessioni demaniali
marittime, basata su criteri di corrispettività in funzione dell'utilità
economica ricavata dall'uso del bene, i canoni annui per concessioni di aree,
pertinenze demaniali marittime e di specchi acquei, appartenenti alla Regione
Siciliana, sono determinati in conformità ai criteri adottati con decreto del
Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 emanato in attuazione del
decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5
maggio 1989, n. 160.
2. Le misure previste
dall'articolo 1 del citato decreto sono aumentate del 75 per cento. Le misure
previste dall'articolo 2 sono aumentate del 50 per cento.
3. Le disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto interministeriale, si applicano altresì alle
attività produttive di tipo tradizionale costituenti elemento caratteristico
del paesaggio e della storia dei luoghi, con possibilità di riduzione sino ad
un ventesimo del canone normale.
4. I canoni di cui
all'articolo 1 sono adeguati annualmente in misura pari al tasso programmato di
inflazione.
5. Le disposizioni di cui
agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti concessivi instaurati con atti
aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993.
6. Eventuali eccedenze di
somme corrisposte dal concessionario saranno oggetto di compensazione con il
canone successivo. (17)
Art. 76
Disposizioni diverse
1. La spesa prevista per gli
interventi di cui all'art. 42 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e
iscritta in bilancio, a decorrere dall'esercizio 1994, in relazione alle
effettive esigenze e comunque entro il limite massimo dell'importo autorizzato
dall'art. 42 medesimo (capitolo 85358).
Capo XII
TURISMO, COMUNICAZIONI E
TRASPORTI
Art. 77
Fondo trasporti
1. Nelle more della nuova
disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la
Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e
seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 270.000
milioni (capitolo 48629).
3. Il contributo per
ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei
contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68
superi il finanziamento previsto dal comma 2.
Art. 78
Universiadi
1. Il comma 1 dell'articolo
2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31 viene così modificato:
“L'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a sostenere le spese
per consentire la candidatura della Sicilia allo svolgimento delle Universiadi
estive 1997, nonchè trasferire al Centro universitario sportivo italiano (CUSI)
le somme necessarie richieste dalla Federazione internazionale degli sports
universitari (FISU)”.
2. Per le finalità di cui
all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 31, e al fine di
trasferire al Centro universitario sportivo italiano (CUSI) le somme richieste
dalla Federazione internazionale degli sports universitari (FISU) per
l'effettuazione Universiadi estive del 1997, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1993 la spesa di lire 4.000 milioni.
Art. 79
Campionati mondiali di ciclismo
1. Per le finalità
dell'articolo 6 della legge regionale 25 maggio 1990, n. 7, modificato con
l'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, l'Assessore regionale
per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare per
l'esercizio finanziario 1993 la somma complessiva di lire 6.000 milioni,
secondo un piano di spesa formulato da un Comitato direttivo, nominato con
decreto dello stesso Assessore.
2. Il Comitato direttivo è
composto oltre che dall'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti,
anche dal Presidente della Federazione ciclistica italiana ovvero da un suo
delegato, dal delegato regionale del CONI, dal direttore regionale del turismo,
sport e spettacolo e da tre funzionari in servizio presso l'Assessorato del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. Esso avrà il compito di
formulare le linee generali di organizzazione dei campionati mondiali di
ciclismo 1994 e del piano della spesa occorrente, di vigilare sull'attività del
Comitato organizzatore mondiali 1994, incaricato dalla Federazione ciclistica
italiana dell'organizzazione dei campionati.
Art. 80
Residenze
turistico-alberghiere
1. -------------------- (24)
2. Per i finanziamenti si
può accedere alla legge regionale 1° luglio 1972, n. 32. (18)
Art. 81
Consorzio “Ente autodromo
Pergusa”
1. Al fine di favorire il
raggiungimento degli scopi previsti nello statuto del consorzio “Ente autodromo
Pergusa”, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti
è autorizzato a concedere al consorzio un contributo di lire 2.000 milioni per
gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995.
Art. 82
Norma finanziaria
1. Ai maggiori oneri
derivanti dall'applicazione della presente legge, come risultano specificati
nell'allegata tabella A, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si
provvede quanto a lire 422.400 milioni con parte delle disponibilità del
capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'anno 1993 e quanto a lire
450.900 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio
della Regione per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando gli appositi
accantonamenti indicati nell'elenco n. 5 annesso al bilancio .
2.
I maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi, specificati
nell'allegata tabella A, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, codici 08.01.00 e 08.02.00, all'uopo utilizzando gli appositi
accantonamenti indicati nell'elenco n. 5 annesso al bilancio.
Art. 83
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 11 maggio 1993.
CAMPIONE
TABELLA A (vedi atto
legislativo)
COMITATO REGIONALE PER
IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERA 15 novembre 1995,
n. 2
VISTO lo Statuto della
Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 27 giugno
1952, n. 1133 "Norme di attuazione dello Statuto Siciliano in materia di
credito e risparmio";
Vista la L.R. 21 dicembre
1973, n. 50, art. 43 e seguenti;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981,
n. 96;
VISTA la L.R. 13 dicembre
1983, n. 119;
VISTA la Legge 1 marzo 1986,
n. 64, art. 12;
VISTE le delibere CIPI del 6
luglio 1986 e 15 marzo 1990;
VISTA la L.R. 8 novembre
1988, n. 34, art. 46;
VISTA la L.R. 11 maggio
1993, n. 15, art. 32;
VISTA la L.R. 1 settembre
1993, n. 25, art. 33;
VISTA la propria delibera n.
2 del 16.9.1993 concernente il nuovo sistema di incentivazione a favore della
PMI;
VISTA la nota n. 23002 del
25 ottobre 1995 con la quale l'Assessore Regionale per l'Industria, chiede di
sottoporre alle valutazioni del Comitato per il Credito e Risparmio le proposte
di adeguamento delle direttive già emanate con la citata delibera n. 2/1993;
UDITA la relazione
dell'Assessore dell'Industria all'unanimità dei presenti il Comitato;
DELIBERA
In applicazione dell'art. 32
della L.R. 11 maggio 1993, n. 15, dell'art. 33 della L.R. 1 settembre 1993, n.
25 nonchè dell'art. 17 della L.R. 28 marzo 1995, n. 23, le direttive
concernenti il sistema di incentivazione a favore della PMI sono modificate
come appresso:
CAPO PRIMO
Art. 1
Iniziative agevolabili
Le agevolazioni finanziarie
di cui al 1° comma dell'art. 32 della legge 1 aprile 1993 n. 15 possono essere
concesse alle imprese che svolgono attività produttive e di servizi nei settori
indicati al successivo art. 3, in relazione a progetti di nuovi impianti,
ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e
delocalizzazioni degli insediamenti produttivi, così come definiti dalle
delibere CIPI del 16 luglio 1986, 15 marzo 1990 e 22 aprile 1993.
Art. 2
Soggetti beneficiari
Alle agevolazioni di cui al
1° comma dell'art. 32 della citata legge n. 15/93 sono ammesse:
a) le piccole e medie
imprese così come definite dalla CEE e cioè quelle che alla data di
presentazione della domanda abbiano un numero di dipendenti non superiore a 250
unità, un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU oppure un totale
dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU e una eventuale
partecipazione al proprio capitale per non più di un quarto da parte di imprese
di dimensioni maggiori;
b) piccole e medie imprese
così come definite dalla legislazione regionale vigente in materia di
incentivazione industriale i cui investimenti fissi globali non superino L. 50.000
milioni;
c) le imprese di cui al 5°
comma dell'art. 33 della L.R. 1 settembre 1993 n. 25.
Art. 3
Settori ammissibili
Alle agevolazioni
finanziarie sono ammesse le iniziative rientranti nei settori indicati ai punti
2 e 9 della delibera CIPI 16 luglio 1986, così come modificata ed integrata
dalle delibere CIPI del 21 dicembre 1989, 15 marzo 1990 e del 28 giugno 1990.
Sono inoltre agevolabili le
categorie di attività indicate al punto 4 della predetta delibera CIPI del 16
luglio 1986, quelle già ritenute ammissibili da questo Comitato, nonchè quelle
relative alla produzione e distribuzione di energia di cui alla classe 16 della
classificazione ISTAT del 1981.
Restano esclusi i settori
siderurgico, petrolchimico e della produzione del cemento.
Art. 4
Spese ammissibili
Le voci di spesa
ammissibili, al netto di IVA, incluse quelle necessarie per la progettazione,
studi di fattibilità economica e finanziaria e di valutazione di impatto
ambientale fino ad un valore massimo del 3% degli investimenti agevolabili (con
esclusione delle scorte comprendono):
a) l'acquisto del suolo e/o
dell'immobile da destinare ad attività aziendale (anche per i casi di
riattivazione), proveniente da soggetto economico diverso dal promotore
dell'iniziativa e semprecchè nel caso di opificio industriale dismesso
risultino estinti i vincoli eventualmente derivanti da precedenti agevolazioni
contributive concesse ai sensi delle leggi vigenti in materia.
Soggetti promotori
dell'iniziativa, qualora l'impresa richiedente sia costituita sotto forma di
società, debbono intendersi i soci titolari di una quota sociale pari o
superiore al 5%, che hanno partecipato alla costituzione o che vi subentrino
prima dell'attivazione dell'iniziativa, nonchè i componenti dell'organo
amministrativo in carica nel medesimo periodo;
b) oneri per la concessione
edilizia;
c) opere murarie ed
assimilate, infrastrutture specifiche aziendali sistemazione del terreno;
d) impianto di uffici
direzionali, amministrativi e tecnici, realizzati nel territorio regionale, ivi
compresi gli immobili relativi agli stessi uffici. Le spese saranno ammesse
alle agevolazioni limitatamente alla parte proporzionata all'attività
produttiva e al numero degli addetti da occupare negli uffici e negli immobili
su indicati (massimo mq. 25 per unità stabilmente occupata);
e) brevetti e licenze
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in
cui sono utilizzati per le attività produttive svolte in Sicilia. Le relative
spese devono risultare compatibili con il conto economico relativo
all'iniziativa agevolata e non possono essere sostenute con versamenti
differiti come quelli relativi a percentuali su fatturato, royalties e simili.
I brevetti e licenze non
possono formare oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque anni
dalla data di acquisto;
f) macchinari, impianti ed
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate apparecchiature
elettrocontabili ed i mezzi mobili necessari per il completamento del ciclo di
produzione ivi compresi i mezzi speciali per il trasporto e la messa in opera
dei manufatti, quelli per il trasporto anche in conservazione condizionata
delle materie prime e/o dei prodotti, purchè dimensionati alla effettiva
produzione identificabile singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto
oggetto delle agevolazioni;
g) i costi sostenuti per
l'acquisizione dei servizi reali specificati nell'allegato A) purchè ne vengano
dimostrati l'inerenza con l'iniziativa ed i benefici in termini economici;
h) scorte tecniche di
materie prime e semilavorati in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo
di lavorazione ed all'attività dell'impresa e comunque nel limite massimo del
20% degli investimenti fissi.
Per le iniziative operanti
nei settori dei servizi l'ammissibilità ai benefici contributivi è limitata ai
macchinari ed attrezzature ed alle opere strettamente connesse.
Le spese che in base alla
data delle relative fatture risultino sostenute anteriormente ai due anni
precedenti la data di presentazione delle domande di agevolazione non sono
finanziabili ma concorrono alla determinazione del valore dell'investimento
preesistente ai fini della verifica della dimensione dell'impresa di cui al
punto b) del precedente art. 2.
Per le iniziative di cui al
comma 3 dell'art. 32 della legge n. 15/93, ai fini della ammissibilità del
finanziamento saranno riconosciute le spese sostenute nel biennio precedente la
data di presentazione della domanda di agevolazione ai sensi della legge 1
marzo 1986 n. 64.
Per le variazioni di spese
intervenute nel corso della realizzazione del progetto, riguardanti
puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali
del programma, è consentito un finanziamento integrativo.
Restano escluse le
variazioni relative a lievitazioni dei prezzi.
Nel caso in cui
l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di
investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di
prodotti finali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma
originario già approvato, dovrà presentare una nuova domanda restando escluse
dalle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la
presentazione della stessa.
Art. 5
Percentuale e misura massima
di intervento,
durata delle operazioni,
tasso di interesse,
modalità di erogazione
I finanziamenti agevolati di
cui alla legge 15/93 non potranno superare la misura del 70% della spesa
agevolabile sopra definita; l'importo massimo dei finanziamenti è fissato
comunque in £.15.000 milioni.
Per le imprese che superano
i limiti di cui alla lett. a) dell'art. 2 i finanziamenti non potranno superare
la misura del 50% della spesa agevolabile con un limite massimo di £. 30.000
milioni.
La durata non potrà superare
i dieci anni, ivi compresi un periodo di utilizzo e preammortamento non
superiore a tre anni.
Il tasso agevolato a carico
delle imprese beneficiarie sarà pari al 36% del tasso di riferimento
determinato mensilmente sulla base del parametro RENDISTATO, così come disposto
dai decreti del Ministero del Tesoro del 21 e 22 dicembre 1994 e vigente alla
data di stipula del contratto di mutuo.
Il contributo sarà calcolato
per il periodo di ammortamento quale differenza tra le costanti di ammortamento
redatte al predetto tasso di riferimento ed al tasso agevolato come sopra
determinate per il periodo di utilizzo - preammortamento il contributo sarà
determinato sulla base della differenza tra gli interessi calcolati con i
citati tassi.
Poichè ogni caso il
contributo non può superare il 64% del tasso di riferimento, eventuali
eccedenze rispetto tale limite dovranno essere recuperate nelle ultime
semestralità di contributo.
La contribuzione in conto
interessi, non potrà in ogni caso superare il limite massimo di intensità
dell'aiuto espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Netto previsto dalla
delibera CIPE 27 aprile 1995 per le imprese operanti nelle aree depresse o gli
eventuali nuovi limiti che saranno stabiliti in ordine alla diversa graduazione
dei livelli di agevolazione. Ai fini del calcolo dell'E.S.N. dovrà tenersi
conto di eventuali altre agevolazioni concesse o richieste in base a leggi
comunitarie, nazionali o regionali riferibili al medesimo programma di
investimento.
I finanziamenti potranno
essere erogati dagli enti creditizi convenzionati per stati di avanzamento, non
superiori a cinque a fronte di idonea documentazione di spesa.
Art. 6
Presentazione delle domande
e documentazione
Le domande di finanziamento
agevolato di cui al presente Capo, compilate su appositi moduli dovranno essere
presentate ad una delle Banche convenzionate e alla Regione Siciliana
Assessorato Industria.
Agli esemplari delle domande
presentate alla Banca convenzionata dovrà essere allegata la necessaria
documentazione tecnico-economica e finanziaria.
Art. 7
Convenzione con le Banche
Per l'istruttoria delle
richieste di agevolazioni l'Assessorato Regionale dell'Industria si avvale
delle Banche operanti in Sicilia con i quali verranno perfezionate apposite
convenzioni.
Art. 8
Istruttoria
Le domande di finanziamento
sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la prescritta
documentazione. Gli Enti creditizi procedono all'istruttoria dell'iniziativa
volta ad accertare l'ammissibilità e la congruità della spesa e la validità
tecnica, finanziaria ed economica della iniziativa stessa, con particolare
riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa e dei suoi
promotori ed alla congruità dei mezzi propri all'uopo destinati.
L'istruttoria deve altresì
riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali ed alle
previsioni economico-produttive e finanziarie.
L'Ente Istruttore, acquisiti
gli elementi di valutazione ed accertata la congruità delle singole voci
ammissibili, provvede alla delibera del finanziamento entro 120 giorni dal
completamento della documentazione necessaria e ne dà comunicazione
all'Assessorato Regionale dell'Industria al quale trasmette copia della
delibera stessa con relazione istruttoria e prospetto riepilogativo delle
principali caratteristiche dell'operazione nonchè copia del certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. competente e certificato del tribunale per le
società regolarmente costituite.
Per le domande di
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 15/93 le imprese dovranno
versare agli enti creditizi le spese di istruttoria a titolo di rimborso nella
seguente misura:
- 2 per mille per i
finanziamenti sino a £. 2/md con un minimo di £. 1,5 milioni;
- 1,5 per mille per i
finanziamenti da oltre £. 2/md a £. 4 md. con un minimo di £. 4 milioni;
- 1 per mille per i
finanziamenti oltre £. 4/md con un minimo di £. 6 milioni.
Per le operazioni di cui al
3° comma dell'art. 32 della legge 15/93 i predetti rimborsi sono ridotti del
50%.
Art. 9
Concessione del contributo
in conto interessi
L'Assessorato Regionale
dell'Industria, ricevuta la documentazione di cui all'art. 8, verifica la
rispondenza dell'iniziativa al dettato dell'art. 32 della legge 15/93 e della
presente delibera e, sulla base delle risultanze istruttorie procede entro 30
giorni a comunicare l'ammissibilità alle agevolazioni della medesima
iniziativa.
A seguito di tale
comunicazione le Banche stipuleranno il contratto di mutuo a tasso agevolato
subordinandone l'efficacia all'emissione del Decreto Assessoriale di
concessione delle agevolazioni, trasmettendone copia all'Assessorato Industria.
Art. 10
Contenuto del decreto di
concessione
L'Assessore Regionale per
l'Industria provvederà ad emettere il decreto di concessione del contributo che
- registrato dai competenti Organi di Controllo - sarà notificato all'operatore
ed alla Banca; il decreto, tra l'altro, dovrà fissare a carico dell'impresa i
seguenti obblighi:
a) comunicare l'avvenuta
domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa
iniziativa;
b) non distogliere dall'uso
previsto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto i
macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse al finanziamento, e a non
destinare le opere edilizie finanziate ad usi diversi da quelli previsti per un
periodo di almeno dieci anni dalla data di rilascio del certificato di
agibilità;
c) osservare nei confronti
dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui
alla legge 300/70;
d) ultimare l'investimento
nei termini massimi di utilizzo e preammortamento previsti nella delibera
dell'ente creditizio. Eventuali proroghe all'utilizzo del finanziamento che
potranno essere concesse per giustificati motivi, dovranno essere comunicate
all'Assessorato Industria.
L'accertamento di eventuali
inosservanze alle disposizioni contenute nel decreto di concessione delle
agevolazioni determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le
controdeduzioni, la revoca del contributo in conto interessi con restituzione a
carico del beneficiario e per il tramite della Banca convenzionata di quanto
già erogato.
L'eventuale recupero di
contributi in conto interessi indebitamente percepiti sarà maggiorato degli
interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto di
mutuo.
Art. 11
Documentazione finale di
spesa
Le Banche, una volta
acquisita l'intera documentazione di spesa, provvedono a trasmettere copia
all'Assessorato Regionale dell'Industria unitamente ad una relazione di
accertamento finale per la eventuale emissione del provvedimento rettificativo
del contributo concesso.
La documentazione finale di
spesa deve consistere in fatture o altri documenti fiscalmente regolari in
originale quietanzate o in copia autenticata.
Sarà cura degli enti
creditizi certificare con apposita punzonatura da apporre sulla copia delle
fatture da inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Industria la conformità dei
documenti di spesa agli originali quietanzati e l'avvenuta acquisizione di
idonea dichiarazione che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono
nuovi di fabbrica.
In relazione a quanto
previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 della presente delibera
l'Assessorato Regionale all'Industria emette un nuovo decreto di concessione
del contributo sul finanziamento integrativo.
Art. 12
Accertamento sulla
realizzazione
dell'iniziativa
Acquisita la documentazione
finale di spesa, l'Assessore all'Industria potrà disporre un accertamento che
verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della
documentazione di spesa al progetto finanziato, la capacità produttiva
dell'impianto, la sua effettiva produzione, l'osservanza delle norme
antinquinamento ed urbanistiche nonchè di quelle relative all'uso del
territorio ed emette il decreto definitivo o gli eventuali provvedimenti
conseguenti le verifiche disposte.
Per l'effettuazione di tale
accertamento l'Assessorato potrà avvalersi anche di tecnici iscritti agli
appositi albi professionali, o potrà richiedere copia degli accertamenti
eseguiti dalla Banca.
Le eventuali spese di
accertamento sono a carico dell'Assessorato Regionale dell'Industria.
Art. 13
Erogazione dei contributi
L'Assessore Regionale
dell'Industria - acquisita copia del contratto di mutuo - dispone, sulla base
del proprio decreto di concessione delle agevolazioni, l'erogazione dei
contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, su richiesta degli
enti creditizi interessati.
Art. 14
Anticipata estinzione del
finanziamento
In caso di estinzione
anticipata volontaria totale del finanziamento concesso o di cessazione
definitiva dell'attività ovvero di fallimento, di concordato preventivo
mediante cessio bonorum, di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo
cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione, di
dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato.
In caso di estinzione
volontaria parziale di un finanziamento il contributo sarà erogato
limitatamente alla parte residua.
CAPO II
Art. 15
Soggetti beneficiari
dell'intervento
contributivo anticipatorio
di cui al terzo comma
dell'art. 32
della l.r. 15/93
Possono fruire
dell'intervento contributivo di cui al terzo comma dell'art. 32 della l.r.
15/93 le imprese che abbiano richiesto interventi agevolativi ai sensi della
legge n. 64/1986 per programmi di investimento che possono avvalersi dei
corrispondenti benefici secondo quanto previsto dall'art. 1 comma terzo lett.
e) della legge 19 dicembre 1992 n. 488 e per i quali non sia stato perfezionato
il relativo contratto di mutuo alla data di entrata in vigore della l.r. 15/93
, ovvero per i quali sia stato perfezionato il relativo contratto ai sensi del
1° comma dell'art. 17 L.R. 28 marzo 1995 n. 23.
Le imprese che
successivamente alla entrata in vigore della Legge n. 15/1993 abbiano
perfezionato il contratto di finanziamento ai sensi del D.P.R. (218/1978)
possono essere ammesse ex tunc alle agevolazioni contributive di cui al terzo
comma dell'art. 32 della l.r. n. 15/93.
Art. 16
Agevolazioni concedibili
Per le iniziative proposte
dai soggetti di cui al precedente art. 15 l'Assessorato Regionale dell'Industria
concede il contributo in c/interessi nella misura massima del 64% del tasso di
riferimento vigente al momento della stipula sul finanziamento deliberano dalle
Banche ai sensi della legge 1 marzo 1986 n. 64 ferma restando la durata massima
del finanziamento e la percentuale di intervento già riconosciuta.
Per i finanziamenti che si
avvarranno di provvista della B.E.I. il contributo in c/interessi sarà
rapportato al costo effettivo della provvista maggiorato della commissione
omnicomprensiva vigente, fermo restando che il tasso agevolato a carico
dell'impresa non potrà essere inferiore al 36% al tasso di riferimento.
Art. 17
Presentazione della domanda
Le imprese che intendono
beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente art. 16 dovranno presentare
ad uno degli enti creditizi convenzionati e all'Assessorato Regionale
dell'Industria apposita richiesta contenente gli elementi essenziali di
riferimento dell'operazione.
Art. 18
Concessione delle
agevolazioni
Ai fini della concessione
delle agevolazioni di cui al precedente art. 16 le Banche dovranno trasmettere
all'Assessorato Regionale dell'Industria copia della delibera concessiva del
finanziamento nonchè copia della domanda del contributo in c/interessi.
L'Assessore Regionale
dell'Industria, una volta ricevuta la documentazione di cui al presente
articolo procede all'emissione dei provvedimenti conseguenti con le modalità di
cui all'art. 9.
Nei casi previsti dal
precedente art. 15, 2° comma, allorchè il decreto di concessione dei contributi
in c/interessi registrato presso i competenti Organi di Controllo sarà stato
notificato alle Banche convenzionate, queste applicheranno alle operazioni il
tasso agevolato e chiederanno ai sensi del precedente art. 13 i contributi
sulle semestralità già date e regolate al tasso di riferimento che
restituiranno agli operatori.
Art. 19
Cessazione delle
agevolazioni e
restituzione del contributo
L'erogazione dei contributi
di cui al primo comma dell'art. 32 della L.R. 15/93 cesserà quando saranno
erogati agli enti creditizi i contributi in c/interessi ai sensi della legge
64/86. I contributi in c/interessi già anticipati dall'Assessorato Industria
saranno allo stesso restituiti non appena liquidati alle Banche.
Qualora i contributi in
conto interessi erogati ai sensi della legge 64/1986 dovessero risultare
inferiori a quelli anticipati dall'Assessorato Industria, la differenza dovrà
essere restituita dall'impresa beneficiaria.
Nell'ipotesi di mancata
concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 64/86 si applicano le norme
degli artt. 11 e 12 della presente delibera e l'Assessorato Regionale
dell'Industria emette un nuovo decreto con le modalità di detti articoli con il
quale concede in via definitiva i contributi in c/interessi già concessi in via
anticipatoria.
Qualora per le iniziative di
cui al comma precedente siano stati concessi i benefici di cui all'art. 4 della
L.R. n. 96/81 le imprese, anzicchè procedere alla restituzione
dell'anticipazione sul contributo in c/capitale, potranno chiedere
l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 96
del 1981.
Art. 20
Il C.R.C.R. si riserva di
modificare ed integrare la presente delibera anche in relazione all'evoluzione
del quadro normativo comunitario, statale e regionale attinente alla concessione
di incentivazione in favore del P.M.I. nonchè all'articolazione del nuovo
intervento in favore delle P.M.I. con particolare riferimento alle agevolazioni
così come previsto dalla delibera CIPI del 22 aprile 1993.
IL Presidente: CAMPIONE
Allegato A
1) SERVIZI DI INFORMATICA E
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
a - registrazione ed
elaborazione dati
b - produzione di software
c - consulenza informatica
d - formazione professionale
2) SERVIZI TECNOLOGICI
a - assistenza alla
introduzione/adattamento nelle attività esistenti di nuove tecnologie
b - sistemi tecnologici
avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento
c - produzione, lavorazione
e trattamento di materiali con tecniche avanzate
3) SERVIZI DI CONSULENZA
TECNICO-ECONOMICA
a - studi e pianificazioni
b - progettazioni
c - assistenza ad acquisti
ed appalti
d - assistenza per il
risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici
e - problematiche della
gestione
f - problematiche di ricerca
e sviluppo
g - problematiche di
logistica, distribuzione e marketing
h - problematiche
dell'import-export
i - problematiche
economico-finanziarie e di bilancio
l - problematiche
dell'organizzazione dell'ufficio.
m - problematiche
riguardanti la qualità e relativa certificazione dell'impresa.
COMITATO REGIONALE PER
IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERA 20 dicembre 1996,
n. 5
G.U.R.S. 7 marzo 1998, n. 11
Modifica delle direttive
concernenti il sistema di incentivazione a favore delle P.M.I.
IL COMITATO REGIONALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
Visto lo Statuto della
Regione;
Visto il D.P. 27 giugno
1952, n. 1133 “Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di
credito e risparmio”;
Vista la legge regionale 21
dicembre 1973, n. 50, artt. 43 e seguenti;
Vista la legge regionale 6
maggio 1981, n. 96;
Vista la legge regionale 13
dicembre 1983, n. 119;
Vista la legge 1 marzo 1986,
n. 64, art. 12;
Viste le delibere C.I.P.I.
del 16 luglio 1986, 15 marzo 1990 e 22 aprile 1993, nonché la delibera C.I.P.E.
del 27 aprile 1995;
Vista la legge regionale 8
novembre 1988, n. 34, art. 46;
Vista la legge regionale 11
maggio 1993, n. 15, art. 32;
Vista la legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, art. 33;
Vista la legge regionale 28
mano 1995, n. 23, art. 17;
Vista la legge regionale 18
maggio 1995, n. 41, art. 9;
Vista la legge regionale 27
settembre 1995, n. 66, art. 4;
Vista la propria delibera n.
2 del 15 novembre 1995 concernente il nuovo sistema di incentivazione a favore
delle P.M.I.;
Vista la nota n. 23449/2256
del 13 novembre 1996, con la quale l'Assessore regionale per l'industria chiede
di sottoporre alle valutazioni del Comitato per il credito ed il risparmio le
proposte di adeguamento delle direttive già emanate con la citata delibera n.
2/95;
Udita la relazione
dell'Assessore per l'industria, all'unanimità dei presenti, il Comitato
Delibera:
In applicazione dell'art. 32
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dell'art. 33 della legge regionale
1 settembre 1993, n. 25, nonché dell'art. 17 della legge regionale 28 marzo
1995, n. 23, le direttive concernenti il sistema di incentivazione a favore
delle P.M.I. sono modificate come appresso:
CAPO I
Art. 1
Iniziative agevolabili
Le agevolazioni finanziarie
di cui al 1° comma dell'art. 32 della legge 1 aprile 1993, n. 15 possono essere
concesse alle imprese che svolgono attività produttive e di servizi nei settori
indicati al successivo art. 3, in relazione a progetti di nuovi impianti,
ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e
delocalizzazioni degli insediamenti produttivi, così come definiti dalle
delibere C.I.P.I. del 16 luglio 1986, 15 marzo 1990 e 22 aprile 1993, nonché
dalla delibera C.I.P.E. del 27 aprile 1995.
Art. 2
Soggetti beneficiari
Alle agevolazioni di cui al
1° comma dell'art. 32 della citata legge n. 15/93 sono ammesse:
a) le piccole e medie
imprese così come definite dalla Unione europea alla data di presentazione
della domanda;
b) le piccole e medie
imprese così come definite dalla legislazione regionale vigente in materia di
incentivazione industriale i cui investimenti fissi globali non superino L.
50.000 milioni;
c) le imprese di cui al 5°
comma dell'art. 33 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Art. 3
Settori ammissibili
Alle agevolazioni
finanziarie sono ammesse le iniziative rientranti nei settori indicati ai punti
2 e 9 della delibera C.I.P.I. 16 luglio 1986, così come modificata ed integrata
dalle delibere C.I.P.I. del 24 marzo 1988, 21 dicembre 1989, 15 marzo 1990 e
del 28 giugno 1990.
Sono inoltre agevolabili le
categorie di attività indicate al punto 4 della predetta delibera C.I.P.I. del
16 luglio 1986, quelle già ritenute ammissibili da questo comitato, nonché
quelle relative alla produzione e distribuzione di energia di cui alla classe
16 della classificazione ISTAT del 1981.
Sono, altresì, ammissibili
alle agevolazioni in questione i nuovi comparti produttivi ora compresi, in
relazione alla classificazione delle attività economiche effettuata dall'ISTAT
nell'anno 1991, tra quelli estrattivi e manufatturieri.
Restano esclusi i settori
petrolchimico e della produzione del cemento, nonché quelli delle produzioni
siderurgiche così come definite dal trattato CECA ed indicate nella predetta
classificazione ISTAT del 1991.
Art. 4
Spese ammissibili
Le voci di spesa ammissibili,
al netto di I.V.A., incluse quelle necessarie per la progettazione, studi di
fattibilità economica e finanziaria e di valutazione di impatto ambientale fino
ad un valore massimo del 3% degli investimenti agevolabili (con esclusione
delle scorte) comprendono:
a) l'acquisto del suolo e/o
dell'immobile da destinare ad attività aziendale (anche per i casi di
riattivazione), proveniente da soggetto economico diverso dal promotore
dell'iniziativa e semprecché nel caso di opificio industriale dismesso risultino
estinti i vincoli eventualmente derivanti da precedenti agevolazioni
contributive concesse ai sensi delle leggi vigenti in materia.
L'acquisto di immobili, già
di proprietà di uno o più soci dell'impresa, è consentito solo in proporzione
alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci e purché
detti immobili non abbiano già usufruito, nel decennio antecedente la data di
presentazione della domanda, di altre agevolazioni;
b) oneri per la concessione
edilizia;
c) opere murarie ed assimilate,
infrastrutture specifiche aziendali e sistemazione del terreno;
d) impianto di uffici
direzionali, amministrativi e tecnici, purché realizzati nel territorio
regionale, ivi compresi gli immobili relativi agli stessi uffici. Le spese
saranno ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte proporzionata
all'attività produttiva e al numero degli addetti da occupare negli uffici e
negli immobili su indicati (massimo mq. 25 per unità stabilmente occupata);
e) brevetti e licenze
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in
cui sono utilizzati per le attività produttive svolte in Sicilia.
Le relative spese devono
risultare compatibili con il conto economico relativo all'iniziativa agevolata
e non possono essere sostenute con versamenti differiti come quelli relativi a
percentuali su fatturato, royalties e simili.
I brevetti e licenze non
possono formare oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque anni
dalla data di acquisto;
f) macchinari, impianti ed
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate apparecchiature
elettrocontabili ed i mezzi mobili necessari per il completamento del ciclo di
produzione ivi compresi i mezzi speciali per il trasporto e la messa in opera
dei manufatti, quelli per il trasporto anche in conservazione condizionata
delle materie prime e/o dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva
produzione identificabile singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto
oggetto delle agevolazioni;
g) i costi sostenuti per
l'acquisizione dei servizi reali resi da imprese che operano nei settori di cui
all'allegato A), purché ne vengano dimostrati l'inerenza con l'iniziativa ed i
benefici in termini economici;
h) scorte tecniche di
materie prime e semilavorati in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo
di lavorazione ed all'attività dell'impresa e comunque nel limite massimo del
20% degli investimenti fissi.
Tra gli investimenti
ammissibili per opere murarie, impianti e macchinari sono compresi quelli
aventi obiettivi la tutela dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento e
l'adeguamento alle norme di sicurezza.
Per le iniziative operanti
nei settori dei servizi l'ammissibilità ai benefici contributivi è limitata ai
macchinari ed attrezzature ed alle opere strettamente connesse.
Le spese che in base alla
data delle relative fatture risultino sostenute anteriormente ai due anni
precedenti la data di presentazione delle domande di agevolazione non sono
finanziabili ma concorrono alla determinazione del valore dell'investimento preesistente
ai fini della verifica della dimensione dell'impresa, di cui al punto b) del
precedente art. 2.
Per le iniziative di cui al
comma 3 dell'art. 32 della legge n. 15/93, ai fini dell'ammissibilità del
finanziamento saranno riconosciute le spese sostenute nel biennio precedente la
data di presentazione della domanda di agevolazione ai sensi della legge 1
marzo 1986, n. 64.
Per le variazioni di spese
intervenute nel corso della realizzazione del progetto, riguardanti
puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali
del programma, è consentito un finanziamento integrativo.
Restano escluse le
variazioni relative a lievitazioni dei prezzi.
Nel caso in cui
l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di investimento,
l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di prodotti finali
merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario già
approvato, dovrà presentare una nuova domanda restando escluse dalle
agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la
presentazione della stessa.
Art. 5
Percentuale e misura massima
di intervento,
durata delle operazioni,
tasso di interesse,
modalità di erogazione
Per i finanziamenti
agevolati di cui alle legge n. 15/93 non potranno superare la misura del 70%
della spesa agevolabile sopra definita; l'importo massimo dei finanziamenti è
fissato comunque in L. 15.000 milioni.
Per le imprese che superano
i limiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 i finanziamenti non potranno
superare la misura del 50% della spesa agevolabile con un limite massimo di L.
40.000 milioni.
La durata non potrà superare
i dieci anni, ivi compresi un periodo di utilizzo e preammortamento non
superiore a tre anni.
Il tasso agevolato a carico
delle imprese beneficiarie sarà pari al 36% del tasso di riferimento
determinato mensilmente sulla base del parametro Rendistato, così come disposto
dai decreti del Ministero del tesoro del 21 e 22 dicembre 1994 e vigente alla
data di stipula del contratto di mutuo.
Il contributo sarà calcolato
per il periodo di ammortamento quale differenza tra le costanti di ammortamento
redatte al predetto tasso di riferimento ed al tasso agevolato come sopra
determinato: per il periodo di utilizzo - preammortamento - il contributo sarà
determinato sulla base della differenza tra gli interessi calcolati con i
citati tassi.
Poiché in ogni caso il
contributo non può superare il 64% del tasso di riferimento, eventuali
eccedenze rispetto tale limite dovranno essere recuperate nelle ultime
semestralità di contributo.
La contribuzione in conto
interessi non potrà in ogni caso superare il limite massimo di intensità
dell'aiuto espresso in termini di equivalente sovvenzione netto previsto dalla
delibera C.I.P.E. 27 aprile 1995 per le imprese operanti nelle aree depresse o
gli eventuali nuovi limiti che saranno stabiliti in ordine alla diversa
graduazione dei livelli di agevolazione. Ai fini del calcolo dell'E.S.N. dovrà
tenersi conto di eventuali altre agevolazioni concesse o richieste in base a
leggi comunitarie, nazionali o regionali riferibili al medesimo programma di
investimento.
I finanziamenti potranno
essere erogati dagli enti crediti convenzionati per stati di avanzamento, non
superiori a cinque a fronte di idonea documentazione di spesa.
Art. 6
Presentazione delle domande
e documentazione
Le domande di finanziamento
agevolato di cui al presente capo, compilate su appositi moduli, dovranno
essere presentate ad una delle banche convenzionate e alla Regione siciliana -
Assessorato dell'industria.
Agli esemplari delle domande
presentate alla banca convenzionata dovrà essere allegata la necessaria
documentazione tecnico-economica e finanziaria.
Art. 7
Conversazione con le banche
Per le istruttorie delle
richieste di agevolazioni l'Assessorato regionale dell'industria si avvale
delle banche operanti in Sicilia con i quali verranno perfezionate apposite
convenzioni.
Art. 8
Istruttoria
Le domande di finanziamento
sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la prescritta
documentazione. Gli enti creditizi procedono all'istruttoria dell'iniziativa
volta ad accertare l'ammissibilità e la congruità della spesa e la validità
tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare
riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa e dei suoi
promotori ed alla congruità dei mezzi propri all'uopo destinati.
L'istruttoria deve altresì
riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali ed alle
previsioni economico-produttive e finanziarie.
L'ente istruttore, acquisiti
gli elementi di valutazione ed accertata la congruità delle singole voci
ammissibili, provvede alla delibera del finanziamento entro 120 giorni dal
completamento della documentazione necessaria e ne dà comunicazione all'Assessorato
regionale dell'industria, al quale trasmette copia della delibera stessa con
relazione istruttoria, prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche
dell'operazione, copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
competente, nonché copia del certificato del tribunale per le società
regolarmente costituite.
Per le domande di
finanziamento ai sensi della legge regionale n. 15/93 le imprese dovranno
versare agli enti creditizi le spese di istruttoria a titolo di rimborso nella
seguente misura:
- 2 per mille per i
finanziamenti sino a L. 2/md con un minimo di L. 1,5 milioni;
- 1,5 per mille per i
finanziamenti da oltre L. 2/md a L. 4/md con un minimo di L. 4 milioni;
- 1 per mille per i
finanziamenti oltre L. 4/md con un minimo di L. 6 milioni.
Per le operazioni di cui al
3° comma dell'art. 32 della legge n. 15/93 i predetti rimborsi sono ridotti del
50%.
Art. 9
Concessione del contributo
in conto interessi
L'Assessorato regionale
dell'industria, ricevuta la documentazione di cui all'art. 8, verifica la
rispondenza dell'iniziativa al dettato dell'art. 32 della legge n. 15/93 e
della presente delibera e, sulla base delle risultanze istruttorie, procede
entro 30 giorni a comunicare l'ammissibilità alle agevolazioni della medesima
iniziativa.
A seguito di tale
comunicazione le banche stipuleranno il contratto di mutuo a tasso agevolato
subordinandone l'efficacia all'emissione del decreto assessoriale di
concessione delle agevolazioni, trasmettendone copia all'Assessorato
dell'industria.
Art. 10
Contenuto del decreto di
concessione
L'Assessore regionale per
l'industria provvederà ad emettere il decreto di concessione del contributo che
- registrato dai competenti organi di controllo - sarà notificato all'operatore
ed alla banca; il decreto, tra l'altro, dovrà fissare a carico dell'impresa i
seguenti obblighi:
a) comunicare l'avvenuta
domanda o concessione di altre agevolazioni finanziarie per la stessa
iniziativa;
b) non distogliere dall'uso
previsto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto i
macchinari, gli impianti e le attrezzature ammesse al finanziamento, e a non
destinare le opere edilizie finanziate ad usi diversi da quelli previsti per un
periodo di almeno dieci anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità;
c) osservare nei confronti
dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di cui
alla legge n. 300/70;
d) ultimare l'investimento
nei termini massimi di utilizzo e preammortamento previsti nella delibera
dell'ente creditizio. Eventuali proroghe all'utilizzo del finanziamento che
potranno essere concesse per giustificati motivi, dovranno essere comunicate
all'Assessorato dell'industria.
L'accertamento di eventuali
inosservanze alle disposizioni contenute nel decreto di concessione delle
agevolazioni determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le
controdeduzioni, la revoca del contributo in conto interessi con restituzione a
carico del beneficiario e per il tramite della banca convenzionata di quanto
già erogato.
L'eventuale recupero di
contributi in conto interessi indebitamente percepiti sarà maggiorato degli
interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data dell'atto di
mutuo.
Art. 11
Documentazione finale di
spesa
Le banche, una volta
acquisita l'intera documentazione di spesa, provvedono a trasmettere copia
all'Assessorato regionale dell'industria unitamente ad una relazione di
accertamento finale per l'eventuale emissione del provvedimento rettificativo
del contributo concesso.
La documentazione finale di
spesa deve consistere in fatture o altri documenti fiscalmente regolari in
originale quietanzate o in copia autenticata.
Sarà cura degli enti
creditizi certificare con apposita punzonatura da apporre sulla copia delle
fatture da inoltrare all'Assessorato regionale dell'industria la conformità dei
documenti di spesa agli originali quietanzati e l'avvenuta acquisizione di
idonea dichiarazione che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono
nuovi di fabbrica.
In relazione a quanto
previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 della presente delibera
l'Assessorato regionale dell'industria emette un nuovo decreto di concessione
del contributo sul finanziamento integrativo.
Art. 12
Accertamento sulla
realizzazione dell'iniziativa
Acquisita la documentazione
finale di spesa, l'Assessore per l'industria potrà disporre un accertamento che
verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della
documentazione di spesa al progetto finanziato, la capacità produttiva
dell'impianto, la sua effettiva produzione, l'osservanza delle norme
antinquinamento ed urbanistiche nonché di quelle relative all'uso del
territorio ed emette il decreto definitivo o gli eventuali provvedimenti
conseguenti le verifiche disposte.
Per l'effettuazione di tale
accertamento l'Assessorato potrà avvalersi anche di tecnici iscritti agli
appositi albi professionali, o potrà richiedere copia degli accertamenti
eseguiti dalla banca.
Le eventuali spese di
accertamento sono a carico dell'Assessorato regionale dell'industria.
Art. 13
Erogazione dei contributi
L'Assessorato regionale
dell'industria - acquisita copia del contratto di mutuo - dispone, sulla base
del proprio decreto di concessione delle agevolazioni, l'erogazione dei
contributi in conto interessi in scadenza ad ogni semestre, su richiesta degli
enti creditizi interessati.
Art. 14
Anticipata estinzione del
finanziamento
In caso di estinzione
anticipata volontaria totale del finanziamento concesso o di cessazione
definitiva dell'attività ovvero di fallimento, di concordato preventivo
mediante cessio bonorum, di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo
cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione, di
dichiarazione del fallimento o di omologazione del concordato.
In caso di estinzione
volontaria parziale di un finanziamento il contributo sarà erogato
limitatamente alla parte residua.
CAPO II
Art. 15
Soggetti beneficiari
dell'intervento contributivo
anticipatorio di cui al 3°
comma dell'art. 32
della legge regionale n.
15/93
Possono fruire
dell'intervento contributivo di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge
regionale n. 15/93 le imprese che abbiano richiesto interventi agevolati ai
sensi della legge n. 64/68 per programmi di investimento che possono avvalersi
dei corrispondenti benefici secondo quanto previsto dell'art. 1, comma terzo,
lett. e) della legge 19 dicembre 1992, n. 488 e per i quali non sia stato
perfezionato il relativo contratto di mutuo alla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 15/93, ovvero per i quali sia stato perfezionato il
relativo contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 17, legge regionale 28 marzo
1995, n. 23.
Le imprese che
successivamente all'entrata in vigore della legge n. 15/93 abbiano perfezionato
il contratto di finanziamento ai sensi del D.P.R. n. 218/78 possono essere ex
tunc alle agevolazioni contributive di cui al tetro comma dell'art. 32 della
legge regionale n. 15/93.
Art. 16
Agevolazioni concedibili
Per le iniziative proposte
dai soggetti di cui al precedente art. 15, l'Assessorato regionale
dell'industria concede il contributo in conto interessi nella misura massima
del 64% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula sul
finanziamento deliberato dalle banche ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64
ferma restando la durata massima del finanziamento e la percentuale di
intervento già riconosciuta.
Per i finanziamenti che si
avvarranno di provvista della B.E.I. il contributo in conto interessi sarà
rapportato al costo effettivo della provvista maggiorata della commissione
omnicomprensiva vigente, fermo restando che il tasso agevolato a carico
dell'impresa non potrà essere inferiore al 36% del tasso di riferimento.
Art. 17
Presentazione della domanda
Le imprese che intendono
beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente art. 16 dovranno presentare
ad uno degli enti creditizi convenzionati e all'Assessorato regionale
dell'industria apposita richiesta contenente gli elementi essenziali di
riferimento dell'operazione.
Art. 18
Concessione delle
agevolazioni
Ai fini della concessione
delle agevolazioni di cui al precedente art. 16, le banche dovranno trasmettere
all'Assessorato regionale dell'industria copia della delibera concessiva del
finanziamento nonché copia della domanda del contributo in conto interessi.
L'Assessore regionale per
l'industria, una volta ricevuta la documentazione di cui al presente articolo,
procede all'emissione dei provvedimenti conseguenti con le modalità di cui
all'art. 9.
Nei casi previsti dal
precedente art. 15, 2° comma, allorché il decreto di concessione dei contributi
in conto interessi registrato presso i competenti organi di controllo sarà
stato notificato alle banche convenzionate, queste applicheranno alle
operazioni il tasso agevolato e chiederanno ai sensi del precedente art. 13 i contributi
sulle semestralità già date e regolate al tasso di riferimento che
restituiranno agli operatori.
Art. 19
Cessazione delle
agevolazioni e restituzione del contributo
L'erogazione dei contributi
di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale n. 15/93 cesserà
quando saranno erogati agli enti creditizi i contributi in conto interessi ai
sensi della legge n. 64/86. I contributi in conto interessi già anticipati
dall'Assessorato dell'industria saranno allo stesso restituiti non appena liquidati
alle banche.
Qualora i contributi in
conto interessi erogati ai sensi della legge n. 64/86 dovessero risultare
inferiori a quelli anticipati dall'Assessorato dell'industria, la differenza
dovrà essere restituita dall'impresa beneficiaria.
Nell'ipotesi di mancata
concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 64/86 si applicano le norme
degli artt. 11 e 12 della presente delibera e l'assessore regionale per
l'industria emette un nuovo decreto con le modalità di detti articoli con il
quale concede in via definitiva i contributi in conto interessi già concessi in
via anticipatoria.
Qualora per le iniziative di
cui al comma precedente siano stati concessi i benefici di cui all'art. 4 della
legge regionale n. 96/81, le imprese, anzicché procedere alla restituzione
dell'anticipazione sul contributo in conto capitale, potranno chiedere
l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 96
del 1981.
Art. 20
Il C.R.C.R. si riserva di
modificare ed integrare la presente delibera anche in relazione all'evoluzione
del quadro normativo comunitario, statale e regionale attinente alla
concessione di incentivazione in favore delle P.M.I. nonché all'articolazione
del nuovo intervento in favore delle P.M.I. con particolare riferimento alle agevolazioni
così come previsto dalla delibera C.I.P.I. del 22 aprile 1993.
Il Presidente: Provenzano
Il Segretario: Bonanno
Allegato A
1) Servizi di informatica
di formazione professionale
a) registrazione ed
elaborazione dati;
b) produzione di software;
c) consulenza informatica;
d) formazione professionale.
2) Servizi tecnologici
a) assistenza
all'introduzione/adattamento nelle attività esistenti di nuove tecnologie;
b) sistemi tecnologici
avanzati per il risparmia energetico ed il disinquinamento;
c) produzione, lavorazione e
trattamento di materiali con tecniche avanzate.
3) Servizi di consulenza
tecnico-economica
a) studi e pianificazioni;
b) progettazioni;
c) assistenza ad acquisti ed
appalti;
d) assistenza per il
risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;
e) problematiche della
gestione;
f) problematiche di ricerca
e sviluppo;
g) problematiche di
logistica, distribuzione e marketing;
h) problematiche
dell'import-export;
i) problematiche
economico-finanziarie e di bilancio;
l) problematiche
dell'organizzazione dell'ufficio;
m) problematiche
dell'impresa riguardanti la certificazione dei sistemi di qualità del processo
e del prodotto.
NOTE:
(1) Vedi art. 2, comma 2
della L.R. 41/96, in ordine al ripristino dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della
L.R. 44/91.
(2) Il Decr. Ass.
Presidenza del 10/8/93 relativo alla "Equiparazione del trattamento di
missione tra personale statale e regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1°,
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" per effetto dell'abrogazione
del citato art. 2, della presente legge, è da ritenersi superato.
(3) Si riporta il testo
dell'art. 3, comma 1, della L.R. 10/94:
"ART. 3 - Termine
per l'applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
1. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si
applicano a decorrere dal 1° luglio 1995."
(4) Si riporta il testo
dell'art. 5, comma 1, della L.R. 35/95:
"ART. 5 - Modifiche
all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
1. Il termine previsto
dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, già rinviato al 1°
luglio 1995 con l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1994, n.
10, è ulteriormente prorogato di un anno."
(5) Per effetto dell'art.
2 della L.R. 45/96, il termine di cui all'articolo annotato è ulteriormente
prorogato al 30 aprile 1997.
(6) Si riporta il testo
dell'art. 77 della L.R. 25/93:
"ART. 77 - Deroga
all'articolo 7 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 15
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 7 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 15, non si applicano
alle assegnazioni disposte con provvedimenti dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, registrati alla Corte dei conti in favore dei dipendenti
uffici periferici e degli istituti di credito esercenti il credito agrario,
nonché per le somme impegnate per le finalità di cui all'articolo 4 della legge
regionale 5 giugno 1989, n. 11."
(7) Si riporta il testo
dell'art. 7 della L.R. 27/95:
"ART. 7
1. Le disposizioni previste
dall'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applicano
all'esercizio finanziario 1995."
(8) Si riporta il testo
dell'art. 84, comma 3 della L.R. 25/93:
"ART. 84
3. Le disposizioni di cui al
comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono
interpretate in modo autentico nel senso che il limite contributivo di cui
all'articolo 13, quarto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13,
elevato dall'articolo 1, punto 8, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, è
ulteriormente elevato di lire ventimilioni."
(9) Si riporta il testo
dell'art. 18, comma 8, della L.R. 25/93:
"ART. 18 -
Interpretazione art. 23, comma 3, della L.R. 15/93
8. Le disposizioni contenute
nel comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, si
interpretano nel senso che non possono essere sostituiti con altri i giovani
disoccupati impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo
1988, n. 67 ed all'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36,
e successive modifiche ed integrazioni, i quali per qualsiasi motivo cessino
definitivamente dal prestare attività presso le imprese incaricate della
realizzazione dei medesimi progetti."
(10) Vedi D.P. Reg. Sic.
del 23/5/94, n. 30, con il quale é stato emanato il "Regolamento per
l'attuazione degli interventi della Regione Siciliana in favore delle società
per azioni derivanti dalla ristrutturazione dei maggiori istituti creditizi
pubblici aventi sede centrale in Sicilia, ai sensi della legge regionale 19
giugno 1991, n. 39, modificata dall'art. 28 della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15."
Per effetto dell'art. 26
della L.R. 6/97 il termine previsto nel comma annotato è prorogato fino al 31
luglio 1997.
(11) Si riporta il testo
dell'art. 17 della L.R. 23/95:
"ART. 17 - Anticipazioni
provvidenze legge n. 64/1986 concernente l'intervento straordinario per il
Mezzogiorno
1. I benefici di cui
all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono
estesi anche a quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di
finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sia stata perfezionata
contrattualmente l'operazione.
2. L'intervento contributivo
in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole
operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64
del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del
presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare
all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati
ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986."
(12) Si riporta l'art. 33
della L.R. 25/93, nel testo sostituito dall'art. 4 della L.R. 66/95:
"ART. 33 - Fondo
assestamento finanziario imprese industriali e applicazione dell'articolo 32
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
1. E' istituito presso
l'Assessorato regionale dell'industria un fondo finalizzato alla concessione di
contributi in conto interessi per le imprese che procedono ai consolidamenti di
cui all'articolo 32 della presente legge.
2. Il suddetto contributo in
conto interessi è pari al 40 per cento del tasso di riferimento vigente alla
data di perfezionamento dell'operazione di assestamento. Tale percentuale può
essere variata con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per l'industria, in misura compatibile con la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. L'Assessore regionale per
l'industria emana direttive in ordine all'attuazione delle norme di cui al
presente articolo.
4. Per le finalità di cui al
presente articolo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1995 il limite di
impegno decennale di lire 6.000 milioni.
5. L'articolo 32 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15, si applica anche alle imprese che abbiano un
numero di dipendenti non superiore a trecentocinquanta.
6. L'entità
dell'agevolazione è rapportata a quanto previsto al punto 4 della delibera CIPE
del 27 aprile 1995.
7. La spesa derivante
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, codice 03.02.00. All'onere di lire 6.000 milioni
ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con la disponibilità del
capitolo 64992 dell'esercizio finanziario medesimo."
(13) Si riporta il testo
dell'art. 110 della L.R. 25/93:
"ART. 110 - Teatro di
Adrano
1. Il contributo di cui
all'articolo 64 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è incrementato di
lire 2.000 milioni."
(14) Si riporta il testo
dell'art. 16 della L.R. 33/94:
"ART. 16 - Contributi
in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali
1. I contributi di cui
all'articolo 69 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, in favore di
associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali si intendono
comprensivi del rimborso spese sostenute dalle stesse associazioni per le
attività professionali inerenti alla specifica assistenza domiciliare, secondo
le tariffe stabilite dai corrispondenti ordini professionali."
(15) Si riporta il testo
dell'art. 124, comma 1, della L.R. 25/93:
"ART. 124 - Interventi
per il centro storico di Palermo
1. Al fine di farvi
confluire tutte le somme di cui al comma 2 dell'articolo 74 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15 il comune di Palermo istituisce nel proprio
bilancio un apposito capitolo dal quale potrà attingere esclusivamente per la
realizzazione degli interventi relativi al recupero del centro storico di
Palermo, come individuato dal piano particolareggiato esecutivo."
(16) Si riporta il testo
dell'art. 124, comma 7, della L.R. 25/93:
"ART. 124
7. Secondo quanto previsto
dall'articolo 74, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, il
comune di Palermo potenzia e riorganizza l'ufficio di piano per il centro
storico il quale deve comprendere:
a) un settore tecnico per
l'elaborazione dei progetti ricadenti in aree ed edifici pubblici;
b) un settore tecnico per
l'istruzione e il controllo dei progetti elaborati dai privati anche con
funzioni di consulenza e di indirizzo;
c) un settore
amministrativo."
(17) Vedansi artt. 3 e 4
del D.P. Reg. Sic. del 26/7/94.
(18) Si riporta il
testo dell'art. 2, comma 3, della L.R. 29/93:
"ART. 2
3. Il piano in sostegno
della ricettività turistica prevede interventi per la costruzione,
l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'arredamento di
alberghi, pensioni, villaggi turistici, con annessi impianti complementari ed a
servizio degli stessi. Nei piani suddetti sono comprese le trasformazioni di
fabbricati in esercizi alberghieri e gli interventi previsti dalla legge
regionale 12 giugno 1976, n. 78, e dall'articolo 80 della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15."
(19) Comma abrogato dall'art.
169, comma 3 dell'O.R.E.L. DLP 6/55, nel testo sostituito dall'art. 50 della
L.R. 26/93.
(20) Vedi Decr. Ass.
Cooperazione del 27/01/95: "Disposizioni relative al fermo temporaneo del
naviglio da pesca per l'anno 1995."
Vedi Decr. Ass. Cooperazione
19/01/96: "Disposizioni relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca
per l'anno 1996", successivamente revocato dal D.A. 03/02/96:
"Autorizzazione alla pesca, detenzione, trasporto e commercio del
novellame di sarda (bianchetto) per il periodo 3 febbraio - 2 aprile
1996" a sua volta annullato
dal D.A. 09/01/97.
(21) Vedi Decr. Pres. del
24/03/95: "Disposizioni per i compensi da corrispondere ai presidenti ed
ai componenti di organi collegiali dell'Amministrazione regionale e di altri
enti pubblici."
(22) Vedi Decr. Pres. del
24/03/95: "Disposizioni per i compensi da corrispondere ai presidenti ed
ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e del Comitato
regionale per il servizio radiotelevisivo."
Vedi, altresì, Decr. Pres.
del 24/03/95: "Disposizioni per i compensi da corrispondere ai presidenti
ed ai componenti del consiglio di amministrazione del Centro regionale di
formazione per la polizia municipale."
Vedi Decr. Pres. del
29/06/98, n. 28: "Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere
ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali
per la partecipazione ad organismi collegiali".
(23) Si riporta il testo
dell'art. 6 della L.R. 66/95:
"ART. 6 - Limiti di
erogazione
1. Le domande dirette ad
ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 11 maggio
1993, n. 15, e degli articoli 26, 27, 32, 33 e 35 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, possono essere accolte fino al 31 dicembre 1999.
2. Le agevolazioni dirette
all'assestamento delle piccole e medie imprese e delle imprese costituite sotto
forma di società di capitali previste dalle norme di cui al comma 1 possono
essere accordate una sola volta."
Vedi Decr. Ass. Industria
25/05/94: "Direttive per la concessione di contributi in conto interessi a
favore delle imprese manifatturiere operanti in Sicilia, di cui all'art. 34
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" successivamente revocato dal
D.A. 25/11/95 : "Direttive per la concessione delle agevolazioni a favore
di imprese industriali di cui all'art. 1 della legge regionale 27 settembre
1995, n. 66"
(24) Comma abrogato
dall'art. 20 della L.R. 27/96.
(25) Comma abrogato dall'art.
20 della L.R. 6/97.
(26) Per effetto
dell'art. 9 della L.R. 43/94 il termine di cui al comma annotato è stato
prorogato di altri sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della
stessa L.R. 43/94. Successivamente per effetto dell'art. 23 della L.R. 4/96,
detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 1996, e con l'art. 72 della L.R.
6/97 è stato prorogato al 31 dicembre 1997. Successivamente per effetto
dell'art. 11, comma 5, della L.R. 3/98, nel testo modificato dall'art. 35,
comma 1, della L.R. 10/99 il termine di che trattasi è stato prorogato al 31
dicembre 2000.
(27) Vedi art. 6 della
L.R. 19/97 (Nomina dei revisori dei conti e dei collegi sindacali)
(28) Per effetto
dell'art. 45, comma 2, della L.R. 30/97, la disposizione di cui al comma
annotato si applica altresì alle somme sino ad oggi trasferite e non ancora
utilizzate dagli Enti stessi.
(29) Si riporta il testo
dell'art. 13 della L.R. 39/97:
"ART. 13
1. L'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere un
contributo in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiari delle
provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, che hanno
realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo, pari al 35 per cento
delle esposizioni debitorie verso le banche, risultanti dai bilanci chiusi al
31 dicembre 1996, ammissibili ai benefici di cui all'articolo 50 della legge
regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.
2. Per il debito residuo, i
soggetti di cui al presente articolo godono dei benefici di cui all'articolo 50
della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni.
3. L'IRCAC è autorizzato a
corrispondere ad istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la
differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di
smobilizzo a venti anni delle esposizioni debitorie verso le banche a decorrere
dalla data di perfezionamento di dette operazioni dei soggetti cooperativi già
beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976,
n. 78 e successive modifiche ed integrazioni, che hanno realizzato in Sicilia
centri di approvvigionamento collettivo.
4. (Comma omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per
la Regione Siciliana).
5. Per le finalità di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede
con parte delle disponibilità del capitolo 87502 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario 1997."
(30) Per effetto
dell'art. 67, comma 1, della L.R. 32/2000 le disposizioni contenute
all'articolo 14, commi 2, 3, 4, 5 e 6, stessa L.R. 32/2000, relative
all'oggetto e all'intensità degli aiuti a finalità regionale, si applicano agli
aiuti disposti dall'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e
successive modifiche ed integrazioni
(31)
In ordine ai compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di
dimensione sovracomunale individuati nell'articolo 1 della legge regionale 11
maggio 1993, n. 15, vedi l'art. 83 della L.R. 6/2001.