LEGGE REGIONALE 11 aprile
1981 n 61
G.U.R.S. 18 aprile 1981, n.
19
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Norme per il risanamento ed
il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di
Ragusa.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 10/99)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Art. 1
Norme programmatorie
Le disposizioni della
presente legge sono rivolte a perseguire il risanamento, il recupero edilizio,
la salvaguardia della integrità dei valori storici, urbanistici,
architettonici, ambientali e paesaggistici nonchè la valorizzazione e la
rivitalizzazione economica e sociale del centro storico di Ragusa Ibla e dei
quartieri limitrofi, delimitati come zona A e zona B 1 nel piano regolatore
generale approvato con il decreto assessoriale n. 183 del 2 dicembre 1974.
Art. 2
Concorsi di idee
Il comune di Ragusa può
bandire concorsi nazionali di idee per l'approfondimento dei problemi derivanti
dall'attuazione della presente legge e dei piani particolareggiati relativi
alle zone A e B 1 del piano regolatore generale.
I disciplinari dei bandi
sono predisposti dal comune, previo parere della Commissione di cui all'art. 4
della presente legge.
Per le finalità del presente
articolo è autorizzata nel periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 300
milioni.
Art. 3
Mezzi per conseguire le
finalità del risanamento
Per il conseguimento delle
finalità indicate al precedente art. 1 il comune di Ragusa si avvale della
consulenza di apposita Commissione, disciplinata dal seguente art. 4, e dei
finanziamenti e contributi regionali previsti dalla presente legge.
Almeno l'ottanta per cento
dei finanziamenti previsti dalla presente legge deve essere destinato agli
interventi da effettuare nella zona A.
Tale riserva non si applica
per gli stanziamenti previsti dalla lett. c del successivo art. 9.
Art. 4
Commissione per il
risanamento
(modificato e integrato
dall'art. 1 della L.R. 30/84
e integrato dall'art. 14,
comma 1, della L.R. 40/95)
Presso il comune di Ragusa è
istituita la Commissione per il risanamento delle zone A e B 1 del piano
regolatore generale, di cui al precedente art. 1, così composta:
a) dal sindaco di Ragusa o
da un suo delegato, che la presiede;
b) dal soprintendente ai
beni culturali e ambientali di Catania o da un suo delegato;
c) dal soprintendente ai
beni archeologici di Siracusa o da un suo delegato;
d) da due architetti esperti
in materia di restauro e recupero di centri storici designati rispettivamente
dagli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione;
e) da un docente
universitario in materia urbanistica designato dal Rettore dell'Università di
Catania;
f) da un docente
universitario in materia di composizione architettonica designato dal Rettore
dell'Università di Palermo;
g) da esperti in materia
urbanistica, in storia dell'arte, designati da ciascun gruppo consiliare
rappresentato al comune di Ragusa;
h) dall'ingegnere capo del
comune o da un suo delegato;
i) dall'ufficiale sanitario
del comune;
l) dal presidente del
consiglio di quartiere di Ibla ove esista;
m) da un esperto in
tecnologia dei materiali da costruzione designato dal Rettore dell'Università
di Messina;
n) dall'ingegnere capo del
genio civile o da un tecnico suo delegato.
Un funzionario
amministrativo del comune svolge le funzioni di segretario.
La Commissione deve essere
costituita con delibera del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e deve essere rinnovata alla scadenza
di ogni quinquennio e rimane in carica sino all'espletamento dei compiti ad
essa affidati.
Della sua costituzione deve
essere data comunicazione agli Assessorati regionali del territorio e
dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione e
dei lavori pubblici.
Gli esperti di cui alla
lettera g) cessano dalle funzioni all'atto dell'insediamento del nuovo
consiglio comunale.
Alle nuove nomine si
provvede entro trenta giorni dalla cessazione. (1)
Art. 5
Attribuzioni della
Commissione per il risanamento
La Commissione di cui al
precedente art. 4 svolge i seguenti compiti:
a) formula, sulla base dei
finanziamenti previsti dalla presente legge, programmi quinquennali da attuarsi
a mezzo di programmi stralcio annuali per tutti gli interventi previsti dal
successivo art. 7;
b) propone l'affidamento
dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori ad enti ed istituti
pubblici nonchè a liberi professionisti specializzati in materia di restauro;
c) indica i criteri in base
ai quali devono essere effettuati da parte dei privati opere di restauro,
consolidamento, ristrutturazione edilizia e relativa procedura per
l'ottenimento dei mutui;
d) individua la tipologia
edilizia da adottare nel centro storico per la realizzazione di alloggi
popolari;
e) esprime parere su tutti i
progetti per l'attuazione dei programmi di intervento pubblico di cui alla
precedente lett. a qualunque sia il loro importo;
f) esprime parere sulle
istanze di contributo di privati e sui progetti relativi, determinando
l'importo ammissibile;
g) esprime pareri su quanto
altro necessario per l'attuazione della presente legge.
L'approvazione in linea
tecnico-amministrativa dei progetti di cui alle precedenti lettere e ed f può
avvenire anche in deroga delle prescrizioni del P.R.G. vigente e del piano
particolareggiato purchè le soluzioni progettuali proposte costituiscano, a
giudizio della maggioranza dei 3/4 i componenti la Commissione, miglioramenti
delle previsioni degli strumenti urbanistici.
I pareri resi dalla
Commissione in ordine agli interventi pubblici e privati da effettuarsi nelle
zone indicate dall'art. 1 della presente legge sostituiscono ogni parere o
determinazione degli organi di amministrazione attiva o consultiva, anche se
previsti da leggi speciali, nonchè il parere della commissione edilizia
comunale.
Le riunioni della
Commissione sono pubbliche.
Art. 6
Funzionamento della
Commissione
per il risanamento
La Commissione si riunisce
ogni qualvolta il suo presidente la convoca e in ogni caso almeno due volte al
mese.
Ai componenti la Commissione
spetta un gettone di presenza per ogni seduta, oltre alla corresponsione
dell'indennità di missione, pari a quella vigente per i dirigenti
dell'Amministrazione regionale, per i commissari che risiedano fuori Ragusa.
I pareri della Commissione
possono essere adottati a maggioranza dei presenti salvo il caso di deroga alle
misure del P.R.G. e del piano particolareggiato già disciplinato dal precedente
art. 5.
La Commissione può
deliberare con la presenza di sette membri.
Art. 7
Interventi ammessi
Gli interventi nel centro
storico e nelle zone adiacenti di Ragusa Ibla, così come delimitate dal
precedente art. 1, devono in generale essere conformi alle previsioni del
P.R.G. vigente e del piano particolareggiato, dopo l'adozione da parte del
consiglio comunale e la sua approvazione da parte dell'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente, salvo le deroghe previste dal precedente art. 5 e
informati alle direttive contenute nella legge regionale 27 dicembre 1978, n.
71.
Gli interventi predetti
sono:
a) acquisizione,
consolidamento, ristrutturazione e restauro di edifici privati di particolare
valore storico artistico e monumentale da destinare agli usi pubblici previsti
dal piano particolareggiato. Possono essere altresì acquisiti immobili diruti o
non abitabili per essere destinati dopo la loro sistemazione ad edilizia
residenziale pubblica;
b) acquisizione di aree per
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in base alle
previsioni del piano particolareggiato, nonchè di quelle soggette, secondo le
indicazioni del P.R.G. e della presente legge, a risanamento idrogeologico;
c) consolidamento e restauro
conservativo di chiese, chiostri, oratori, conventi adibiti o da adibire al
culto e/o centri di servizi pubblici o di uso pubblico sociali e culturali;
d) restauro delle opere
d'arte mobili esistenti negli edifici di cui alle precedenti lettere a e c;
e) risanamento e
consolidamento delle latomie esistenti e sistemazione idrogeologica della
vallata Santa Domenica da attuarsi anche previa espropriazione delle aree
necessarie;
f) risanamento
igienico-sanitario e ristrutturazione dell'edilizia privata da recuperare ivi
comprese le botteghe, i laboratori artigianali, gli edifici destinati al tempo
libero e gli alberghi;
g) acquisizione di immobili
fatiscenti o diruti e relative pertinenze per essere utilizzati, secondo le
indicazioni del piano particolareggiato, per la costruzione di alloggi popolari
da assegnare agli eventuali espropriati o per consentire il temporaneo
abbandono di immobili da risanare. Le tipologie edilizie e l'uso di materiali
da adottare nel centro storico devono essere tali da armonizzarsi con
l'ambiente circostante;
h) esecuzione o ripristino
di sedi viarie, fognature, rete idrica, rete elettrica e rete telefonica,
impianti di pubblica illuminazione, il tutto da realizzare con criteri diretti
alla valorizzazione degli ambienti nei quali si opera;
i) acquisizione di immobili
che costituiscano superfetazione di edifici ed ambienti monumentali storici
artistici, da demolire per restituire gli anzidetti edifici agli ambienti
esistenti all'epoca storica di appartenenza.
L'edilizia popolare si dovrà
rivolgere esclusivamente al recupero di quartieri fatiscenti mediante
operazioni di ristrutturazione conservativa.
Art. 8
Attribuzioni del consiglio
comunale
I programmi quinquennali e
annuali, i progetti di opere pubbliche deliberati dalla Commissione nonchè i
criteri di progettazione da osservarsi da parte di privati per il recupero del
patrimonio edilizio esistente, sono approvati con deliberazione del consiglio
comunale.
L'approvazione dei
programmi, per le parti che incidono sulla proprietà privata, nonchè dei
progetti di opere pubbliche, equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.
L'approvazione in linea
tecnica di eventuali deroghe alle previsioni del piano regolatore generale e
del piano particolareggiato da parte della Commissione, è resa esecutiva con
deliberazione del consiglio comunale.
Per le deroghe non si
applicano le procedure previste dalle leggi 21 dicembre 1955, n. 1357 e 6
agosto 1967, n. 765.
Le concessioni per
l'esecuzione di lavori di restauro, consolidamento e ristrutturazione edilizia
da parte dei privati sono rilasciate dal Sindaco su conforme parere della
Commissione di cui al precedente art. 4.
Art. 9
Finanziamenti e contributi
L'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere al comune di Ragusa per le
finalità della presente legge:
a) finanziamenti pari a lire
9.000 milioni nel quinquennio 1981-85, di cui lire 300 milioni nel 1981, per la
realizzazione di opere pubbliche di cui alle lettere a, b, g, h, e i del precedente
art. 7;
b) finanziamenti pari a lire
6.000 milioni nel quinquennio 1981-85, di cui lire 300 milioni nel 1981, per la
realizzazione di opere pubbliche di cui alle lettere c e d del precedente art.
7;
c) finanziamenti pari a lire
3.000 milioni, nel quinquennio 1981-85, di cui lire 400 milioni nel 1981, per
le finalità indicate alla lett. e del precedente art. 7.
L'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente effettua ispezioni periodiche presso il comune di
Ragusa per verificare lo stato di attuazione delle iniziative di cui al
presente articolo.
Art. 10
Contributi ai privati
(modificato dall'art. 2
della L.R. 30/84)
Per l'esecuzione da parte
dei privati degli interventi previsti dalla lett. f del precedente art. 7 sono
concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio,
mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione anche in deroga alle
vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento
della spesa sostenuta con il limite massimo di lire quaranta milioni per ogni
intervento. Tale limite può essere aggiornato annualmente dall'Assessore
regionale per i lavori pubblici.
I contributi sono concessi
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria per
ridurre il tasso di interesse a carico dei privati singoli al cinque per cento,
a carico del socio della cooperativa a proprietà divisa al quattro per cento, a
carico di cooperative a proprietà indivisa e dell'Istituto autonomo case
popolari al tre per cento.
I contributi di cui sopra
sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di
contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni
effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a
quella prevista dal precedente comma per i rispettivi soggetti beneficiari.
Per le finalità del secondo
comma del presente articolo, è autorizzato per ciascuno degli anni
1982-1983-1984 e 1985 il limite venticinquennale di impegno rispettivamente di
lire 500 milioni, di lire 500 milioni, di lire 800 milioni e di lire 1.000
milioni.
Per le finalità del terzo
comma è autorizzata la spesa di lire 30 milioni a carico dell'esercizio
finanziario 1982.
Art. 11
Realizzazione alloggi
popolari
Il comune di Ragusa per la realizzazione
di alloggi popolari di cui alla lett. g del precedente art. 7 è autorizzato a
contrarre mutui, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e
successive modifiche.
Per le finalità del presente
articolo è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 100
milioni per il 1982, di lire 150 milioni per il 1983 e di lire 200 milioni per
il 1984.
Art. 12
Appalti
Per l'esecuzione di opere
pubbliche previste nella presente legge si applicano le disposizioni in materia
vigenti.
Qualora la natura delle
opere da eseguire richieda specializzazioni e competenze particolari si potrà
fare ricorso ad appalti - concorso. In tal caso lo schema di bando e l'elenco
delle imprese da invitare viene redatto dalla Commissione di cui all'art. 4 della
presente legge ed approvato con deliberazione del consiglio comunale nel
rispetto della procedura prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e
successive modifiche e integrazioni, e dalla legge regionale 10 agosto 1978, n.
35.
Per il restauro di cose mobili
può essere fatto ricorso alla trattativa privata con enti pubblici o privati di
riconosciuta competenza a livello nazionale.
Tutte le espropriazioni
vengono effettuate dal comune nell'osservanza delle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 13
Fondo di gestione per spese
generali
Assunzioni a termine
(modificato dall'art. 6
della L.R. 30/84)
Il comune di Ragusa è
autorizzato ad assumere con contratto a termine di diritto privato quattro
ingegneri, due architetti e sei geometri, che abbiano conseguito l'abilitazione
professionale da almeno un biennio.
Le relative deliberazioni
sono adottate dal consiglio comunale.
Il personale di cui al
precedente comma affianca la Commissione prevista dall'art. 4 nell'espletamento
dei compiti ad essa assegnati e può assumere la direzione dei lavori pubblici
discendenti dalla presente legge.
All'onere conseguente il
comune fa fronte con l'impegno da parte delle spese di gestione generale di
tutta l'operazione di risanamento che è fissata nella percentuale dell'8,50 per
cento delle somme che a tal fine l'Amministrazione regionale è tenuta ad
erogare.
Il gettone di presenza per i
componenti della Commissione di cui alle lettere b, c, d, e, f ed m e per gli
esperti di cui alla lett. g dell'art. 4 non residenti a Ragusa è commisurato al
quintuplo del gettone di presenza dovuto ai consiglieri comunali.
Ai componenti della
Commissione di cui alle lettere b, c, d, e, f ed m ed agli esperti di cui alla
lett. g dell'art. 4 che siano docenti universitari, in relazione alla peculiarità
degli apporti scientifico-culturali, possono essere altresì corrisposti i
compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3.
Per gli altri componenti
della Commissione il gettone è pari al doppio di quello previsto per i consiglieri
comunali.
Le spese per il
funzionamento della Commissione ivi comprese quelle relative al gettone di
presenza e alle indennità di missione, nonchè quelle relative agli incarichi
professionali di progettazione, direzione dei lavori e di collaudo, sono prelevate
dal fondo di gestione di cui al comma precedente.
Art. 14
Collaudo delle opere
Il collaudo delle opere
pubbliche e dei lavori effettuati da privati in base a contributo è effettuato
da commissioni composte da funzionari tecnici e amministrativi degli Assessori
regionali del territorio e dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei beni
culturali e ambientali e del bilancio e delle finanze, entro sei mesi dalla
comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.
Le commissioni di cui al
precedente comma sono nominate dall'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente su richiesta del sindaco del comune.
Art. 15
Oneri di urbanizzazione
Il contributo previsto
dall'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto nei casi di
interventi da parte di privati diretti al consolidamento, al restauro e alla
ristrutturazione edilizia purchè non si abbiano aumenti della superficie
calpestabile e del volume preesistente maggiori del 10 per cento.
In tutti gli altri casi il
contributo è ridotto al 50 per cento della misura prevista dall'art. 41 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Restano salve le
disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1978, n. 71, di cui al
precedente comma relativamente ai contributi sul costo di costruzione di cui all'art.
6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 16
Interventi nelle more
dell'approvazione
dei piani particolareggiati
Gli interventi di cui alle
lettere a, b, c dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e
gli interventi di cui alla lett. c del precedente art. 7 della presente legge
possono essere effettuati anche nelle more dell'approvazione dei piani
particolareggiati nel rispetto del piano regolatore generale e della vigente
normativa urbanistica per i centri storici.
Il consiglio comunale può
autorizzare, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 4,
interventi urgenti nel campo dell'edilizia anche nella fase di formazione e di
approvazione dei piani particolareggiati, secondo criteri tali da non
comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi.
Fino a quando non opererà la
Commissione di cui all'art. 4 della presente legge, gli interventi di cui al
precedente comma saranno autorizzati con le modalità della vigente normativa.
Art. 17
Programmi edilizi economici
e popolari
Il 30 per cento dei fondi
complessivi assegnati al comune di Ragusa per gli interventi di edilizia
sovvenzionata è destinato al finanziamento dei programmi di edilizia economica
e popolare previsti dai programmi particolareggiati di cui all'art. 1 della
presente legge.
A tal fine l'Assessorato
regionale dei lavori pubblici è tenuto ad includere in via prioritaria Ragusa
nell'elenco dei comuni in cui devono essere effettuati gli interventi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente a norma della lett. c dell'art. 4
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 18
Incentivazione attività
economiche
Nel periodo 1982-1985 il
contributo annuo assegnato al comune di Ragusa a norma dell'art. 19 della legge
regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è aumentato del 30 per cento rispetto alla
misura stabilita annualmente.
Il 50 per cento di tale
maggiore assegnazione affluirà ad un apposito capitolo del bilancio del comune
e sarà destinato al finanziamento di un programma quinquennale per il
potenziamento delle infrastrutture civili e dei servizi sociali, culturali,
ricreativi e per il tempo libero negli ambiti territoriali indicati come zona A
e zone B 1 dal piano regolatore generale.
Il restante 50 per cento
affluirà ad un altro capitolo del bilancio del comune e sarà destinato al
finanziamento di un programma per incentivare l'insediamento, negli ambiti
delimitati come zone A e zona B 1 dal piano regolatore generale, di attività
economiche con particolare riferimento ai seguenti settori:
a) artigianato artistico e
di pregio;
b) antiquariato e restauro;
c) ristoranti e trattorie;
d) gallerie d'arte;
e) esercizi per la vendita
di prodotti tipici locali;
f) teatri e cinema;
g) strutture ricettive per
il turismo e altre il cui insediamento sia ritenuto da incentivare e favorire
da parte del comune. (2)
Art. 19
Organi amministrativi
preposti alla gestione degli
interventi
I programmi sono redatti
dalla Commissione di cui all'art. 4 della presente legge e approvati con
deliberazione del consiglio comunale.
La misura e le modalità di
erogazione dei contributi, previsti dall'art. 18 saranno stabilite da apposite
norme predisposte dalla Commissione prevista dall'art. 4 della presente legge e
saranno approvate con deliberazione del consiglio comunale.
L'elenco nominativo dei beneficiari
dei contributi erogati a norma del precedente art. 18 sarà comunicato
bimestralmente al consiglio comunale.
Il provvedimento
amministrativo con cui viene concesso il contributo viene pubblicato nell'albo
pretorio con le modalità previste dall'ordinamento regionale degli enti locali.
Art. 20
All'onere di lire 1.000
milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente
nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con la riduzione di pari
importo del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario
medesimo.
Gli oneri a carico degli
esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, elemento di programma 06.02.02.03: “Finanziamento nuovi interventi
legislativi non compresi negli altri elementi di programma”. (Fondi ordinari -
spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative
disponibilità.
Art. 21
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 11 aprile 1981.
D'ACQUISTO
NOTE:
(1) Per effetto dell'art.
14, comma 2, della L.R. 40/95, il termine di cui all'articolo che si annota
decorre dall'entrata in vigore della stessa L.R. 40/95.
(2) Si riporta il testo
dell'art. 23 della L.R. 57/85:
"Art. 23
Le
disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61
sono prorogate per l'esercizio finanziario 1986."