LEGGE REGIONALE 10 gennaio
1995 n 5
G.U.R.S. 11 gennaio 1995, n.
3
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Proroga dell'articolo 1
della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10 e dell'articolo 18 della legge regionale
11 aprile 1981, n. 61. Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 24
agosto 1993, n. 22 e all'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 10/99)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Art. 1
Proroga per l'utilizzazione
di residui di spesa
in conto capitale
(modificato dall'art. 7
della L.R. 42/95
nel testo modificato
dall'art. 11 della L.R. 10/96,
dall'art. 11 della L.R.
25/96,
dall'art. 9 della L.R. 14/97
e modificato dall'art. 11,
comma 4, della L.R. 3/98)
1. Il termine per
l'utilizzazione dei residui di spese in conto capitale di cui all'articolo 1
della legge regionale 23 maggio 1994, n. 10, è prorogato sino al 31 dicembre
1998.
Art. 2
Modifiche all'art. 2
della legge regionale 24
agosto 1993, n. 22,
concernente interventi
straordinari
per il dissesto statico in
località “Tremonti - Ritiro” (2)
1. I commi 1 e 2
dell'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, sono così
sostituiti:
“1. Gli interventi di cui
all'articolo 1, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della protezione civile, di concerto con la Regione Siciliana e
con la Prefettura di Messina, saranno attuati dal Prefetto di Messina ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando gli
stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, in aggiunta a quelli
assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
Art. 3
Modifiche all'art. 4
della legge regionale 24
agosto 1993, n. 22,
concernente contributi
straordinari ai soci assegnatari
di consorzi penalizzati dal
dissesto statico
1. Il comma 2 dell'articolo
4 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, è così sostituito:
“2. L'intervento di cui al
comma 1 è diretto ad adeguare il costo delle unità abitative alle effettive
capacità economico - finanziarie dei soci assegnatari e verrà erogato
direttamente a ciascun socio che allegherà all'istanza di contributo una
dichiarazione del presidente del sodalizio, resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, che lo stesso socio si trova nelle condizioni previste dal
presente articolo per ottenere il contributo”.
Art. 4
Modifiche all'art. 4
della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25,
concernente proroga dei
termini per le assunzioni
in imprese operanti in
Sicilia
1. Il termine del 31
dicembre 1994, previsto dal comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1996. (1)
Art. 5
Proroga delle disposizioni
dell'articolo 18
della legge regionale 11
aprile 1981, n. 61,
relativo alla incentivazione
di attività economiche
per il comune di Ragusa
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche
sono prorogate per un ulteriore quinquennio a decorrere dal 1995.
Art. 6
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà
in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 10 gennaio 1995.
MARTINO
NOTE:
(1) Per effetto dell'art.
69, comma 1, della L.R. 6/97, il termine di cui al comma annotato è stato
differito al 31 dicembre 1999.
(2)
Le somme stanziate nell'articolo annotato saranno utilizzate dal Prefetto di
Messina per le finalità indicate alle lett. a), b) e c) dell'art. 37 della L.R.
10/99.