LEGGE
REGIONALE 10 dicembre 1985 n 44
G.U.R.S. 10 dicembre 1985, n. 55
Interventi
per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione Siciliana.
TESTO
COORDINATO (aggiornato al Decr. Ass. BB.CC 2 agosto 1999)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
Principi
della legge
La
Regione Siciliana considera le attività musicologiche e musicali, di genere
sinfonico, lirico, cameristico, jazz, popolare e corale, un servizio di
rilevante interesse culturale e sociale.
A
tale scopo favorisce la ricerca, la conoscenza e l'ampia divulgazione della
cultura musicale nel proprio territorio.
In
conformità ai principi della presente legge si provvederà con apposita legge
regionale a disciplinare il settore della musica lirica, nonchè le competenze,
le funzioni e le attività delle istituzioni teatrali e musicali pubbliche.
Art.
2
Finalità
Per
il raggiungimento di quanto indicato nell'articolo precedente, la Regione:
-
promuove le attività musicali svolte in Sicilia da associazioni concertistiche
pubbliche e private, non aventi fini di lucro, e da istituzioni universitarie,
accademiche e culturali, nonchè dagli enti locali;
-
incentiva le attività di ricerca musicologica ed etno-musicologica svolte in
Sicilia da associazioni pubbliche e private, non aventi fini di lucro, e da
istituzioni univeritarie, accademiche e culturali;
-
promuove le attività di documentazione, di sperimentazione, di conservazione e
di archivio nei diversi campi della musica;
-
sostiene iniziative di eccezionale rilievo nell'ambito della cultura musicale
da realizzarsi anche attraverso seminari, convegni e congressi organizzati
direttamente o tramite le istituzioni e le associazioni di cui al primo alinea,
nonchè mediante borse di studio;
-
incentiva le iniziative promosse dagli enti locali e dalle scuole di ogni
ordine e grado, nonchè dagli istituti o dipartimenti delle Università
siciliane, per il recupero e la valorizzazione della musica popolare siciliana;
-
favorisce la formazione ed il potenziamento di associazioni e complessi
bandistici;
-
promuove il restauro di strumenti musicali antichi e/o di valore storico,
nonchè l'acquisizione, il restauro conservativo finalizzato e la utilizzazione
di edifici di interesse storico e valore artistico esistenti nel territorio
della Regione Siciliana, ivi compresi i riattamenti di locali, di proprietà
degli enti locali, adibiti o da adibire ad attività musicali e teatrali;
-
promuove e favorisce, tramite l'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, un organico rapporto produttivo con
l'Ente radiotelevisivo di Stato per iniziative ed attività musicali di
eccezionale rilievo artistico. (1)
Art.
3
Commissione
regionale per le attività musicali (3)
(integrato
e modificato dall'art. 4 della L.R. 14/90
e
dall'art. 9, comma 2, della L.R. 19/96)
Per
l'esame dei problemi concernenti le attività musicali e per lo svolgimento dei
compiti attribuiti dalla presente legge è istituita, presso l'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la
Commissione regionale per le attività musicali.
Essa
è composta:
-
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione;
- dal
direttore regionale della pubblica istruzione;
-
dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali e della educazione
permanente;
-
da tre rappresentanti, uno per ciascuno dei conservatori musicali di Palermo e
di Messina ed uno del Liceo musicale di Catania, designati, tra i docenti, dai
rispettivi collegi dei docenti;
-
da quattro docenti di ruolo di discipline musicologiche, tre dei quali
rispettivamente designanti dai consigli di facoltà delle Facoltà di lettere
delle Università siciliane ed uno dalla Facoltà di magistero della Università
di Palermo;
-
da un docente universitario, esperto di musica popolare siciliana, designato
dal consiglio di facoltà della Facoltà di lettere dell'Università di Palermo;
-
da un esperto designato dal consiglio direttivo dell'AIAC, Associazione
italiana attività concertistiche;
-
da due esperti designati dall'USAC, Unione siciliana associazioni
concertistiche, di cui uno in rappresentanza delle associazioni di musica jazz;
-
da un rappresentante della Federazione italiana tradizioni popolari.
La
Commissione ha carattere consultivo ed è presieduta dall'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal direttore dei beni culturali ed ambientali e
dell'educazione permanente.
Le
funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso
l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica
istruzione.
La
Commissione è nominata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, dura in carica cinque anni ed i suoi
componenti possono essere confermati.
La
Commissione è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni quadrimestre,
e comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario o gliene sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La
Commissione può operare, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei
suoi componenti presenti, purchè questo non sia inferiore ad un terzo dei
componenti stessi.
La
Commissione adotta le proprie deliberazioni di regola a maggioranza.
La
Commissione può suddividersi, per l'esame di particolari problemi, in gruppi di
lavoro e può invitare esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore.
Ai
componenti e al segretario della Commissione regionale per le attività musicali
è corrisposto il compenso previsto per i componenti del Comitato tecnico
consultivo di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, ai sensi del
decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 1988, n. 2/SG.
Ai
componenti la Commissione non residenti a Palermo sono corrisposti il rimborso
delle spese di viaggio e un'indennità di missione in conformità a quanto
previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale.
Agli
esperti, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico-culturali,
possono essere corrisposti i compenti previsti dall'art. 4 della legge
regionale 2 marzo 1962, n. 3, determinati con decreto motivato del Presidente
della Regione.
Le
designazioni dei rappresentanti e degli esperti di cui al secondo comma
dovranno pervenire all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Trascorso tale termine, nel caso di mancato invio
delle suddette designazioni, provvederà alle stesse l'Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubbblica istruzione.
Art.
4
Compiti
della Commissione regionale
per
le attività musicali (1)
La
Commissione regionale per le attività musicali:
-
elabora, con il concorso dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, lo schema di piano triennale delle
attività musicali che dovrà prevedere la misura degli interventi destinati al
raggiungimento, nel triennio, di quanto indicato negli articoli 1 e 2, nonchè
l'elenco delle associazioni concertistiche suddividendole: in associazioni di
interesse regionale quando, operanti in Sicilia da un quinquennio, abbiano
organizzato almeno 30 manifestazioni concertistiche annue di alto livello
artistico; associazioni di interesse provinciale quando, operanti in Sicilia da
un triennio, abbiano organizzato cicli di almeno 10 manifestazioni
concertistiche annue di alto livello artistico; associazioni di interesse
locale quando abbiano operato in Sicilia da un triennio ed abbiano organizzato
almeno 5 manifestazioni di carattere musicale.
Lo
schema di piano, nonchè l'elenco delle associazioni concertistiche, saranno
approvati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;
-
esprime pareri sul programma degli interventi finanziari e dei contributi
previsti dalla presente legge.
La
Commissione regionale per le attività musicali è tenuta ad esprimere i pareri
di cui al precedente alinea entro 60 giorni dalla data di ricezione della
richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine i predetti pareri si intendono
resi favorevolmente. (2)
La
Commissione regionale per le attività musicali svolge inoltre ogni altra
attività consultiva, di studio e di verifica che possa esserle richiesta
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione.
Le
funzioni attribuite al Comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale
5 marzo 1979, n. 16, limitatamente al settore delle attività musicali, saranno
svolte, secondo quanto previsto dalla presente legge, dalla Commissione
regionale per le attività musicali.
Art.
5
Programma
annuale di interventi (1)
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,
sulla base delle indicazioni dello schema di piano triennale delle attività
musicali e delle istanze presentate annualmente dagli enti, organismi e
associazioni concertistiche, formula un programma di interventi finanziari che
dovrà prevedere l'ammontare dei contributi;
a)
in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale
e locale, tenendo conto del livello artistico dei programmi presentati, della
capacità organizzativa delle associazioni e dell'organicità dei cicli che si
intendono svolgere, nonchè della attività che si propongono di realizzare in
zone non adeguatamente servite e della programmazione di concerti nei quali sia
prevista la partecipazione di musicisti siciliani;
b)
in favore delle istituzioni universitarie, accademiche e culturali per lo
svolgimento di inizative di particolare rilievo scientifico nel quadro della
ricerca musicologica ed etnomusicologica;
c)
in favore dei comuni, delle province e delle istituzioni culturali per
l'organizzazione di iniziative e di attività, anche concertistiche, volte alla
più ampia diffusione della cultura musicale, con particolare riferimento alla
musica popolare e alla danza folkloristica;
d)
in favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione di
particolari iniziative volte alla più ampia diffusione della cultura musicale.
Art.
6
Interventi
per le associazioni ed i complessi bandistici
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato ad erogare ai comuni un contributo, pari al 95 per cento della
spesa necessaria per l'acquisto di strumenti musicali, finalizzato alla
formazione o al potenziamento di propri complessi bandistici che assicurino
concerti gratuiti in favore delle comunità.
Allo
scopo di garantire il buon livello artistico delle esecuzioni per banda ed
assicurare un'attività di animazione musicale, nell'ambito del proprio
territorio, i comuni sono autorizzati ad assumere nel proprio organico un
maestro in possesso del diploma di direzione d'orchestra, composizione,
strumentazione per banda o di altro titolo rilasciato da un conservatorio o
liceo musicale, ovvero a procedere alla stipula di apposito contratto a
termine.
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
altresì autorizzato a concedere contributi ad associazioni bandistiche, ivi
comprese quelle costituite in cooperativa, ed a complessi bandistici che, anche
mediante convenzione con i comuni, svolgano un'adeguata attività concertistica
nel territorio della Regione, con particolare riguardo al recupero di opere
scritte appositamente per banda e di trascrizioni di alto livello musicale.
Le
associazioni bandistiche dovranno realizzare una adeguata attività
didattico-formativa, sotto la guida di un maestro in possesso di uno dei titoli
di cui al secondo comma, e svolgere almeno 20 concerti annui destinati al
pubblico.
E'
soppressa la lettera b dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.
Art.
7
Modalità
di erogazione dei contributi
(integrato
dall'art. 2 della L.R. 14/90)
I
contributi agli enti e organismi di cui alla presente legge saranno erogati
attraverso una anticipazione dell'80 per cento della somma assegnata, previa
presentazione di apposita istanza del legale rappresentante, corredata di un
dettagliato programma dell'attività che si intende svolgere nell'anno e di una
copia del bilancio preventivo approvato dagli organi statutari.
L'erogazione
del saldo avverrà a seguito della presentazione di:
-
una relazione sull'attività svolta nell'anno, con relativa documentazione
giustificativa della spesa;
-
una copia del bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari, con la
dichiarazione che tutta la documentazione relativa è conservata presso la
propria sede;
-
una dichiarazione del legale rappresentante, debitamente autenticata,
comprovamente l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale
e di collocamento;
-
una copia delle pubblicazioni e di ogni altro materiale a stampa atto a
comprovare l'attività che viene svolta.
Sono
esclusi dall'assegnazione dei contributi per l'anno successivo gli enti ed
organismi di cui alla presente legge che non abbiano fatto pervenire tutta la
documentazione prevista dal precedente comma, entro la data fissata per la
predisposizione del programma annuale di interventi di cui all'art. 5.
I
soggetti beneficiari che non abbiano, nei termini e nei modi previsti,
documentato l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate sono obbligati
alla restituzione delle somme ricevute in via di anticipazione, comprensive
degli interessi legali maturati.
Sono
soppressi il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5
marzo 1979, n. 16.
Le
spese generali di gestione per una quota non superiore al 30 per cento delle
uscite nonché gli oneri per interessi passivi sostenuti da associazioni
concertistiche, centri e istituzioni musicali senza fine di lucro, possono
essere ammessi ai fini della liquidazione dei contributi e dei finanziamenti
regionali previsti dalla presente legge.
Art.
8
Iniziative
direttamente promosse
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a provvedere direttamente, o mediante convenzione con istituzioni
specializzate aventi carattere regionale o nazionale, formate da enti musicali
pubblici o istituzioni musicali private, nonchè con università siciliane, alla:
a)
organizzazione di manifestazioni musicali di alto livello culturale,
avvalendosi di associazioni ed enti musicali;
b)
conservazione e raccolta di materiale di interesse musicale, attraverso la
istituzione, presso le biblioteche regionali, di una sezione specializzata di
informazione e documentazione musicologica;
c)
promozione di convegni e seminari su temi finalizzati anche ad una più ampia
diffusione della cultura musicale siciliana colta e popolare;
d)
assegnazione di borse di studio finalizzate alla formazione di accordatori,
organai, liutai, operatori e tecnici musicali, nonchè di esecutori di musica
antica e contemporanea;
e)
inventariazione, catalogazione e restauro dei documenti musicali delle
biblioteche e archivi siciliani pubblici e privati;
f)
promozione di iniziative tese a favorire il coordinamento e la collaborazione
delle istituzioni musicali siciliane;
g)
promozione di manifestazioni concertistiche da svolgere in zone non
adeguatamente servite del territorio della Regione.
Art.
9
Interventi
in favore degli enti locali
per
il recupero di edifici di proprietà degli stessi
da
utilizzare per attività musicali e teatrali
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere agli enti locali, sulla base delle relative richieste
avanzate, contributi fino al 95 per cento della spesa ammessa per il restauro e
l'adattamento di edifici di interesse storico e valore artistico o di immobili
di proprietà degli stessi, nonchè per l'acquisto di attrezzature, strumenti
musicali ed arredamenti necessari allo svolgimento di attività musicali e
teatrali.
Nell'erogazione
dei contributi di cui al precedente comma e per le finalità dallo stesso
previste sarà data priorità alla realizzazione degli interventi relativi agli
edifici già acquisiti ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 1 agosto
1977, n. 80.
Art.
10
Interventi
a favore degli enti locali
per
l'acquisizione di immobili
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere agli enti locali, nel rispetto delle modalità previste
dal secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80,
modificato dall'art. 2 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 40, contributi
pari al 95 per cento della spesa per l'acquisizione di immobili adibiti da
almeno trent'anni a cinema o a teatri e da utilizzare per lo svolgimento di
attività teatrali e musicali connesse alle finalità della presente legge.
Gli
enti locali, nell'adottare le deliberazioni relative alla acquisizione degli
immmobili, dovranno considerare prioritariamente gli edifici di interesse
storico e valore artistico sottoposti alle vigenti leggi di tutela nonchè
quelli che rivestono particolare interesse per le tradizioni locali.
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
concederà i contributi previsti per l'acquisizione degli immobili di cui al
primo comma, previo parere della sovrintendenza per i beni culturali ed
ambientali competente per territorio, volto a valutare la possibilità di una
utilizzazione dei predetti immobili per lo svolgimento di attività musicali,
teatrali e culturali.
Art.
11
Restauro
di strumenti musicali
Al
fine di consentire la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento di
strumenti musicali antichi e/o di valore storico l'Assessore regionale per i
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a
concedere, in favore di comuni, di enti morali ed ecclesiastici, contributi
sino al 95 per cento dell'importo relativo al preventivo di spesa da sottoporre
preliminarmente al parere della Commissione regionale per le attività musicali
di cui all'art. 3.
I
contributi di cui al precedente comma saranno erogati attraverso
un'anticipazione dell'80 per cento della somma assegnata, previa presentazione
di apposita istanza.
L'erogazione
del saldo avverrà a seguito della presentazione della documentazione
giustificativa della spesa sostenuta.
E'
soppressa la lettera c dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16.
Art.
12
Pareri
Lo
schema del piano triennale per le attività musicali ed i programmi di tutti gli
interventi previsti dalla presente legge, che dovranno essere predisposti
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sono sottoposti al preventivo
parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana.
Art.
13
Norma
transitoria
riguardante
le associazioni concertistiche
Nella
prima applicazione della presente legge l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente
commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, determinerà con
decreto gli elenchi delle associazioni concertistiche di interesse regionale e
provinciale.
Art.
14
Norma
transitoria
relativa
alla misura degli interventi
per
le associazioni concertistiche
Nello
schema di piano triennale di cui all'art. 4, lo stanziamento previsto per le
attività concertistiche sarà, nella prima applicazione della presente legge,
così suddiviso:
-
almeno il 50 per cento in favore delle associazioni concertistiche di interesse
regionale;
-
almeno il 25 per cento in favore delle associazioni concertistiche di interesse
provinciale;
-
non più del 25 per cento in favore delle associazioni concertistiche di
interesse locale.
Le
percentuali di cui al precedente comma potranno variare in occasione della
predisposizione dei successivi schemi di piano triennale.
Art.
15
Abrogazioni
Le
disposizioni in contrasto o incompatibili con la presente legge sono abrogate.
Art.
16
Norme
finanziarie
Per
le finalità della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della
Regione, per l'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 17.500
milioni così suddivisa:
Art.
5:
lett.
a) (interventi in favore delle associazioni concertistiche) lire 3.000 milioni;
lett.
b (interventi in favore delle istituzioni universitarie accademiche e
culturali) lire 500 milioni;
lett.
c (interventi in favore di comuni, province e istituzioni culturali) lire 1.500
milioni;
lett.
d (interventi in favore delle scuole) lire 500 milioni;
Art.
6 (interventi in favore di associazioni e complessi bandistici) lire 1.000
milioni;
Art.
8 (interventi direttamente promossi):
lett.
a, lire 500 milioni;
lett.
b, lire 210 milioni;
lett.
c, lire 250 milioni;
lett.
d, lire 300 milioni;
lett.
e, lire 200 milioni;
lett.
f, lire 300 milioni;
lett.
g, lire 240 milioni;
Art.
9 (recupero edifici per attività musicali e teatrali) lire 2.500 milioni;
Art.
10 (acquisizione di immobili) lire 5.000 milioni;
Art.
11 (restauro strumenti musicali) lire 1.500 milioni.
L'onere
derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, codice 06.72 - Fondi speciali (parte) destinati al
finanziamento del progatto prioritario: Valorizzazione dei beni culturali -
Progetto cultura.
Gli
oneri relativi agli anni successivi al 1986 saranno determinati a norma
dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art.
17
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
10 dicembre 1985.
NICOLOSI
NOTE:
(1)
In ordine alla erogazione dei contributi straordinari per le attività
musicali vedi art. 8 della L.R. 19/96.
(2)
Vedi art. 7, comma 3, Decr. Ass. BB.CC. 28 aprile 1992: "Disposizioni
di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relative ai
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dei beni
culturali ed ambientali e dell'educazione permanente."
(3)
La commissione di cui all'articolo annotato è stata soppressa dall'art. 2,
del Decr. Ass. BB.CC 2 agosto 1999.